massimo 5kg

Stai visualizzando 15 post - dal 76 a 90 (di 97 totali)
  • Autore
    Post
  • #146161
    Pandasub
    Partecipante

    @Naber wrote:

    Larticolo 142, che si rivolge a tutti i pescatori sportivi dice :

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità  superiori a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui il pesce singolo sia superiore.

    Ci sarebbe anche un’altra eccezione…”salvo il caso in cui si hanno dei gavoni sull’imbarcazione per nascondere l’eccesso (che non possono essere ispezionati da nessuno che non abbia un permesso del giudice)
    In questa maniera gli unici coniglioni rimaniamo noi che quando usciamo dall’acqua si vede benissimo che cosa abbiamo preso 🙄

    #146162
    Fulvio48
    Partecipante

    @Naber wrote:

    Larticolo 142, che si rivolge a tutti i pescatori sportivi dice :

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità  superiori a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui il pesce singolo sia superiore.

    Citazione tombale!

    Chi non rispetta la legge e lo dichiara, commette anche apologia di reato.
    Chi non fosse d’accordo con una legge ritenuta sbagliata, può e dovrebbe vedere nelle istanze costituzionali il luogo dove poter manifestare il dissenso anche facendo proposte alternative.

    #146163
    Ulio
    Partecipante

    Io ho sempre pescato calcolando 4.9 kg + 1 preda piu grossa…

    senza senza variazioni temporali… nel senso che se il pesce piu grosso.. capitava per primo… continuo .. a pescare… senza pero sparare a prede molto grosse

    mi rendo conto che la normativa non e di facile interpretazione…

    ma da momento che non sono citati ne tempi ne pesi reali…
    e semplicemente “superiori a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui il pesce singolo sia superiore”

    rimane 4.9kg + 1 … e questa e la mia ragione…

    ma mi rendo conto che e sicuramnte sbagliata per qualcuno anche se il concetto e piu che ovvio!

    #146164
    flead
    Partecipante

    @Ulio wrote:

    Io ho sempre pescato calcolando 4.9 kg + 1 preda piu grossa…

    senza senza variazioni temporali… nel senso che se il pesce piu grosso.. capitava per primo… continuo .. a pescare… senza pero sparare a prede molto grosse

    mi rendo conto che la normativa non e di facile interpretazione…

    ma da momento che non sono citati ne tempi ne pesi reali…
    e semplicemente “superiori a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui il pesce singolo sia superiore”

    rimane 4.9kg + 1 … e questa e la mia ragione…

    ma mi rendo conto che e sicuramnte sbagliata per qualcuno anche se il concetto e piu che ovvio!

    è un discorso trito e ritrito ormai.. però nella tua interpretazione della legge, ti faccio notare che distorci il significato di “complessivi” e di “singolo” oltre a ignorare la parola “salvo” 😉
    è pur vero che difficilmente ti faranno il verbale se hai un pescione più un cefalo di un kg, ma sei comunque fuori legge in questo caso.

    #146165
    GD1976
    Partecipante

    @Naber wrote:

    Larticolo 142, che si rivolge a tutti i pescatori sportivi dice :

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità  superiori a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui il pesce singolo sia superiore.

    In effetti la legge non è chiara perchè la frase che inizia con “salvo” esprime chiaramente che quello che è stato detto relativamente al limite dei cinque chili non vale in questo caso (“pesce singolo”), ma l’eccezione introdotta riguardo al limite non fa riferimento al numero delle prede. Cioè se ho nel carniere 2 saraghi da 500 grammi e mi passa un serra da 5 chili (cosa possibile anche per i neofiti) che si fà ?
    Il punto fondamentale della questione è che anche le forze dell’ordine si trovano in difficoltà  nell’interpretazione di tale legge. Ovunque sia andato a pescare ho sempre fatto una chiacchierata con la capitaneria (per non avere brutte sorprese poi!) e devo dire che tale legge viene interpretata in modo diverso a seconda del luogo: per qualcuno sono 5kg di pesce o un pesce di peso superiore, per qualche altro sono 5kg di pesce e uno di peso superiore…l’ultimo della pescata! A me hanno fatto un controllo sul pescato avevo 5 saraghi di 400 grammi in media, un cefalo di circa 1 kg ed un dentice di poco meno 4kg (alla bilancia di casa)…l’ultimo. Mi hanno detto dal gommone che ero molto probabilmente sopra il peso massimo, ma io gli ho fatto presente il pensiero del loro ufficiale con cui avevo parlato: l’ultimo pesce (quello più vicino al chiodo) era il dentice…e dopo quello non ho caricato più il fucile (mi hanno fatto il controllo quando ero arrivato a quasi sulla spiaggia ed avevo il fucile scarico). Chiaramente tutto ok, cioè niente verbale.
    Quindi in conclusione io sono dell’idea che la legge è sempre la legge (se non piace, i semplici cittadini hanno gli strumenti per modificarla o quanto meno per provarci seriamente) ma quando non è chiara è sempre meglio rivolgersi a chi la dovrebbe far rispettare…in questo modo non si sbaglia mai! Per il resto i discorsi riguardo all’etica, secondo me lasciano il tempo che trovano, almeno in questo argomento. Alla fine non credo che si possa sapere a priori cosa faremmo se avessimo un sarago di un chilo in cintura e ci passasse davanti una ricciola da 20kg…bisognerebbe travarsi nella specifica situazione per saperlo. 🙄

    #146166
    dallisotto
    Partecipante

    @GD1976 wrote:

    @Naber wrote:

    Larticolo 142, che si rivolge a tutti i pescatori sportivi dice :

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità  superiori a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui il pesce singolo sia superiore.

    In effetti la legge non è chiara perchè la frase che inizia con “salvo” esprime chiaramente che quello che è stato detto relativamente al limite dei cinque chili non vale in questo caso (“pesce singolo”), ma l’eccezione introdotta riguardo al limite non fa riferimento al numero delle prede. Cioè se ho nel carniere 2 saraghi da 500 grammi e mi passa un serra da 5 chili (cosa possibile anche per i neofiti) che si fà ?
    Il punto fondamentale della questione è che anche le forze dell’ordine si trovano in difficoltà  nell’interpretazione di tale legge. Ovunque sia andato a pescare ho sempre fatto una chiacchierata con la capitaneria (per non avere brutte sorprese poi!) e devo dire che tale legge viene interpretata in modo diverso a seconda del luogo: per qualcuno sono 5kg di pesce o un pesce di peso superiore, per qualche altro sono 5kg di pesce e uno di peso superiore…l’ultimo della pescata! A me hanno fatto un controllo sul pescato avevo 5 saraghi di 400 grammi in media, un cefalo di circa 1 kg ed un dentice di poco meno 4kg (alla bilancia di casa)…l’ultimo. Mi hanno detto dal gommone che ero molto probabilmente sopra il peso massimo, ma io gli ho fatto presente il pensiero del loro ufficiale con cui avevo parlato: l’ultimo pesce (quello più vicino al chiodo) era il dentice…e dopo quello non ho caricato più il fucile (mi hanno fatto il controllo quando ero arrivato a quasi sulla spiaggia ed avevo il fucile scarico). Chiaramente tutto ok, cioè niente verbale.
    Quindi in conclusione io sono dell’idea che la legge è sempre la legge (se non piace, i semplici cittadini hanno gli strumenti per modificarla o quanto meno per provarci seriamente) ma quando non è chiara è sempre meglio rivolgersi a chi la dovrebbe far rispettare…in questo modo non si sbaglia mai! Per il resto i discorsi riguardo all’etica, secondo me lasciano il tempo che trovano, almeno in questo argomento. Alla fine non credo che si possa sapere a priori cosa faremmo se avessimo un sarago di un chilo in cintura e ci passasse davanti una ricciola da 20kg…bisognerebbe travarsi nella specifica situazione per saperlo. 🙄

    Premesso che non mi è mai capitato neppure di avvicinarmi a 5kg, io sono convinto che qualunque altra interpretazione diversa dal significato letterale (in italiano) della frase, sia sbagliato.

    E il significato, conoscendo un pò la nostra lingua, è che più di 5 kg di pesce non puoi prendere. A meno che tu non prenda uno e uno solo pesce che da solo supera i 5 kg.
    In quel caso, il legislatore non poteva fare diversamente, non aveva senso tagliare il pesce in due gettandolo a mare solo perche’ superava 5 kg.

    La parola “complessivi” chiude secondo me la strada alle interpretazioni fantasiose dei 4,9kg+1 pesce grosso.
    “Complessivi” ha un significato ben preciso.
    Quella poi del pesce preso per ultimo mi fa quasi tenerezza, in cosa consiste la differenza fra preso prima e preso dopo? La guardia che ha lasciato passare l’infrazione, sono certo che l’ha fatto per buon cuore, non e’ pensabile accettare una giustificazione simile.
    Oddio, siamo in Italia, forse è possibile.

    #146167
    submaro
    Partecipante

    @Pandasub wrote:

    @Naber wrote:

    Larticolo 142, che si rivolge a tutti i pescatori sportivi dice :

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità  superiori a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui il pesce singolo sia superiore.

    Ci sarebbe anche un’altra eccezione…”salvo il caso in cui si hanno dei gavoni sull’imbarcazione per nascondere l’eccesso (che non possono essere ispezionati da nessuno che non abbia un permesso del giudice)
    In questa maniera gli unici coniglioni rimaniamo noi che quando usciamo dall’acqua si vede benissimo che cosa abbiamo preso 🙄

    Chi l’ha detto che i gavoni non possono essere ispezionati?Basta dopo rilasciare un normale verbale di perquisizione, l’Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a propria descrezionalità  può decidere di effettuare una perquisizione personale o veicolare in qualsiasi momento.

    #146168
    submaro
    Partecipante

    @dallisotto wrote:

    @GD1976 wrote:

    @Naber wrote:

    Larticolo 142, che si rivolge a tutti i pescatori sportivi dice :

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità  superiori a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui il pesce singolo sia superiore.

    In effetti la legge non è chiara perchè la frase che inizia con “salvo” esprime chiaramente che quello che è stato detto relativamente al limite dei cinque chili non vale in questo caso (“pesce singolo”), ma l’eccezione introdotta riguardo al limite non fa riferimento al numero delle prede. Cioè se ho nel carniere 2 saraghi da 500 grammi e mi passa un serra da 5 chili (cosa possibile anche per i neofiti) che si fà ?
    Il punto fondamentale della questione è che anche le forze dell’ordine si trovano in difficoltà  nell’interpretazione di tale legge. Ovunque sia andato a pescare ho sempre fatto una chiacchierata con la capitaneria (per non avere brutte sorprese poi!) e devo dire che tale legge viene interpretata in modo diverso a seconda del luogo: per qualcuno sono 5kg di pesce o un pesce di peso superiore, per qualche altro sono 5kg di pesce e uno di peso superiore…l’ultimo della pescata! A me hanno fatto un controllo sul pescato avevo 5 saraghi di 400 grammi in media, un cefalo di circa 1 kg ed un dentice di poco meno 4kg (alla bilancia di casa)…l’ultimo. Mi hanno detto dal gommone che ero molto probabilmente sopra il peso massimo, ma io gli ho fatto presente il pensiero del loro ufficiale con cui avevo parlato: l’ultimo pesce (quello più vicino al chiodo) era il dentice…e dopo quello non ho caricato più il fucile (mi hanno fatto il controllo quando ero arrivato a quasi sulla spiaggia ed avevo il fucile scarico). Chiaramente tutto ok, cioè niente verbale.
    Quindi in conclusione io sono dell’idea che la legge è sempre la legge (se non piace, i semplici cittadini hanno gli strumenti per modificarla o quanto meno per provarci seriamente) ma quando non è chiara è sempre meglio rivolgersi a chi la dovrebbe far rispettare…in questo modo non si sbaglia mai! Per il resto i discorsi riguardo all’etica, secondo me lasciano il tempo che trovano, almeno in questo argomento. Alla fine non credo che si possa sapere a priori cosa faremmo se avessimo un sarago di un chilo in cintura e ci passasse davanti una ricciola da 20kg…bisognerebbe travarsi nella specifica situazione per saperlo. 🙄

    Premesso che non mi è mai capitato neppure di avvicinarmi a 5kg, io sono convinto che qualunque altra interpretazione diversa dal significato letterale (in italiano) della frase, sia sbagliato.

    E il significato, conoscendo un pò la nostra lingua, è che più di 5 kg di pesce non puoi prendere. A meno che tu non prenda uno e uno solo pesce che da solo supera i 5 kg.
    In quel caso, il legislatore non poteva fare diversamente, non aveva senso tagliare il pesce in due gettandolo a mare solo perche’ superava 5 kg.

    La parola “complessivi” chiude secondo me la strada alle interpretazioni fantasiose dei 4,9kg+1 pesce grosso.
    “Complessivi” ha un significato ben preciso.
    Quella poi del pesce preso per ultimo mi fa quasi tenerezza, in cosa consiste la differenza fra preso prima e preso dopo? La guardia che ha lasciato passare l’infrazione, sono certo che l’ha fatto per buon cuore, non e’ pensabile accettare una giustificazione simile.
    Oddio, siamo in Italia, forse è possibile.

    Esatto la legge parla chiaro, non ci può essere nessuna interpretazione max 5kg o una sola preda che superi il peso dei 5, potete trovare il caritatevole che facendo una omissione non procede ma nel 98% dei casi son dolori, specialmente al portafogli. 🙄

    #146169
    Pandasub
    Partecipante

    @submaro wrote:

    Chi l’ha detto che i gavoni non possono essere ispezionati?Basta dopo rilasciare un normale verbale di perquisizione, l’Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a propria descrezionalità  può decidere di effettuare una perquisizione personale o veicolare in qualsiasi momento.

    Ne sei sicuro? Una perquisizione di una proprietà  privata non la decide il singolo agente secondo come gli girano, ma deve essere autorizzato da un giudice in base a fatti ben precisi (a meno che non si tratti di armi)
    Poi non mi vorrei invischiare in un discorso sulla legittimità  o meno di una perquisizione non autorizzata (che cmq si può fare anche in internet) ma ho un fratello nei C.C. e mi ha detto che le leggi della comunità  europea hanno cambiato parecchie abitudini che le forze di polizia avevano precedentemente…se tu non vuoi l’ispezione di un gavone chiuso possono fermarti in attesa dell’autorizzazione, ma di importelo non se ne parla nemmeno

    #146170
    Max
    Moderatore

    @Pandasub wrote:

    @submaro wrote:

    Chi l’ha detto che i gavoni non possono essere ispezionati?Basta dopo rilasciare un normale verbale di perquisizione, l’Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a propria descrezionalità  può decidere di effettuare una perquisizione personale o veicolare in qualsiasi momento.

    Ne sei sicuro? Una perquisizione di una proprietà  privata non la decide il singolo agente secondo come gli girano, ma deve essere autorizzato da un giudice in base a fatti ben precisi (a meno che non si tratti di armi)
    Poi non mi vorrei invischiare in un discorso sulla legittimità  o meno di una perquisizione non autorizzata (che cmq si può fare anche in internet) ma ho un fratello nei C.C. e mi ha detto che le leggi della comunità  europea hanno cambiato parecchie abitudini che le forze di polizia avevano precedentemente…se tu non vuoi l’ispezione di un gavone chiuso possono fermarti in attesa dell’autorizzazione, ma di importelo non se ne parla nemmeno

    Ammettendo che fosse tutto vero, vale la pena aspettare ore nell’attesa dell’arrivo dell’autorizzazione? Se non hai nulla da nascondere apri e ti liberi, ma se nascondi qualcosa beh non vorrei essere nei tuoi panni (in senso figurativo ovvio) quando potranno aprirti il gavone 😉

    Io sono del parere che la cordialità  e l’educazione non fanno mai male. Anche nel caso di una piccola infrazione come quello di uno sforamento nel peso del pescato o la mancanza di qualche dotazione di poco conto, se ti mostri gentile e soprattutto riconosci i tuoi sbagli puoi anche cavartela (a me fortunatamente è successo), ma se vuoi fare muro contro muro essendo in difetto…beh hai solo da perdere!

    #146171
    Pandasub
    Partecipante

    @Max wrote:

    Ammettendo che fosse tutto vero, vale la pena aspettare ore nell’attesa dell’arrivo dell’autorizzazione? Se non hai nulla da nascondere apri e ti liberi, ma se nascondi qualcosa beh non vorrei essere nei tuoi panni (in senso figurativo ovvio) quando potranno aprirti il gavone 😉

    Io sono del parere che la cordialità  e l’educazione non fanno mai male. Anche nel caso di una piccola infrazione come quello di uno sforamento nel peso del pescato o la mancanza di qualche dotazione di poco conto, se ti mostri gentile e soprattutto riconosci i tuoi sbagli puoi anche cavartela (a me fortunatamente è successo), ma se vuoi fare muro contro muro essendo in difetto…beh hai solo da perdere!

    Perfettamente d’accordo con te…questa primavera un gommone della CdP mi ha abbordato mentre rientravo in canoa chiedendomi di aprirgli le borse dei vestiti che tenevo a bordo ed io le ho aperte (anche se mi veniva da ridere al pensiero che chissà  cosa credevano che potessi avere dentro)
    Ciò non toglie che sapevo benissimo essere un abuso, come sapevo che non avrebbero certo perso tutta la mattina solo per avere l’autorizzazione di guardarmi dove tenevo le mutande sporche, ma quello che conta è il principio anche se non avendo nulla da nascondere, non mi sono certo messo a fare discussioni
    Non sono i sub che nascondono il pesce catturato in eccesso…lo fanno quelli che vanno a traina, i polpaioli, quelli che buttano palamiti e chi + ne ha + ne metta, ma stranamente nella mentalità  di certa gente siamo solo noi che lo facciamo ed in modo particolare chi scende a profondità  maggiori degli altri (solo negli ultimi anni per quattro volte la 1a cosa che mi hanno chiesto dalla motovedetta che si era avvicinava è stato di mostrargli il pescato)
    Anche per quel che riguarda la gentilezza nel caso di un controllo sono concorde con te (anche se ti invidio tantissimo per il fatto che a te lasciano correre qualcosa…a me ho l’impressione che alla 1a occasione mi cuociono sulla griglia) Xchè nelle risposte che do sui vari forum potrò anche essere antipatico (anzi…”saccente” come mi ha scritto qualcuno :mrgreen: ) ma di persona sono solitamente affabile con tutti

    #146172
    Ulio
    Partecipante

    @dallisotto wrote:

    La parola “complessivi” chiude secondo me la strada alle interpretazioni fantasiose dei 4,9kg+1 pesce grosso.
    “Complessivi” ha un significato ben preciso.
    Quella poi del pesce preso per ultimo mi fa quasi tenerezza, in cosa consiste la differenza fra preso prima e preso dopo? La guardia che ha lasciato passare l’infrazione, sono certo che l’ha fatto per buon cuore, non e’ pensabile accettare una giustificazione simile.
    Oddio, siamo in Italia, forse è possibile.

    penso che il tal caso… prima di ritornare a riva con un pezzo da 5k… la prossima volta butterò in mare le 2 triglie prese prima…

    almeno sino a quando non si passare al 6 catture peso min 600grammi peso massimo nessuno

    :laughing6:

    #146173
    submaro
    Partecipante

    @Pandasub wrote:

    @submaro wrote:

    Chi l’ha detto che i gavoni non possono essere ispezionati?Basta dopo rilasciare un normale verbale di perquisizione, l’Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a propria descrezionalità  può decidere di effettuare una perquisizione personale o veicolare in qualsiasi momento.

    Ne sei sicuro? Una perquisizione di una proprietà  privata non la decide il singolo agente secondo come gli girano, ma deve essere autorizzato da un giudice in base a fatti ben precisi (a meno che non si tratti di armi)
    Poi non mi vorrei invischiare in un discorso sulla legittimità  o meno di una perquisizione non autorizzata (che cmq si può fare anche in internet) ma ho un fratello nei C.C. e mi ha detto che le leggi della comunità  europea hanno cambiato parecchie abitudini che le forze di polizia avevano precedentemente…se tu non vuoi l’ispezione di un gavone chiuso possono fermarti in attesa dell’autorizzazione, ma di importelo non se ne parla nemmeno

    Dispositivo dell’art. 352 Codice di Procedura Penale
    Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO QUINTO – Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo IV – Attività  a iniziativa della polizia giudiziaria (Artt. 347-357)
    1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizionepersonale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso [103].
    2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelareo di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermodi una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione (1) (2).
    3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito (3).
    4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione (4) (5).

    Note
    (1) Il potere di perquisizione spetta, di regola, all’A.G. (P.M. e giudice) che emette decreto scritto di perquisizione che la p.g. deve consegnare in copia all’interessato prima di dare inizio alle sue ricerche.
    Tuttavia, gli ufficiali di p.g. (ma non gli agenti) possono procedere d’iniziativa, anche senza decreto, ai vari tipi di perquisizione nei seguenti casi c.d. di urgenza presunta: in caso di flagranza di reato o di evasione; nel corso dell’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà  personale.
    Presupposto comune ad entrambe le ipotesi è costituito dal fondato motivo di ritenere che sulla persona o nel luogo sottoposto alla perquisizione si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato ovvero che, nel caso di perquisizione domiciliare, ivi si trovi l’indagato o l’evaso e che vi sia urgenza. Mentre, però, nella prima ipotesi l’urgenza è presunta nella stessa situazione, nella seconda è necessaria la presenza di particolari motivi che non consentono l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione da parte dell’A.G. Quanto alle modalità  delle perquisizioni ed alle garanzie del perquisito, la p.g. è tenuta ad osservare quanto prescritto dagli artt. 247 ss.
    La perquisizione effettuata di iniziativa dalla p.g. è soggetta a convalida del P.M cui il verbale deve essere trasmesso entro 48 ore.

    (2) Cfr. disp. att. art. 113.

    (3) In particolare, rispetto ai limiti temporali delle perquisizioni domiciliari, l’art. 251 prevede che queste non possono essere iniziate prima delle ore 7 o dopo le ore 20. Tali limiti possono essere violati anche in caso di perquisizione di iniziativa solo quando il ritardo ne pregiudicherebbe l’esito. Dell’eseguita perquisizione viene redatto verbale ed il difensore dell’indagato ha diritto di assistere alla stessa ma non, naturalmente, di essere preventivamene avvisato. I verbali delle perquisizioni compiute dalla p.g., trattandosi di tipici atti cd. a sorpresa e, quindi, irripetibili, vengono inseriti nel fascicolo del dibattimento [v. 431] e, attraverso la lettura, sono utilizzabili ai fini del giudizio.

    (4) La polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale di perquisizione al pubblico ministero, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, per la convalida. Si ritiene che, con la convalida, il pubblico ministero effettua un controllo che può comportare solo responsabilità  penale o disciplinare della polizia giudiziaria, ma non l’inutilizzabilità  della prova acquisita, ad esempio, all’esito di una perquisizione fatta senza rispettare le prescrizioni dell’art. 352.

    (5) Cfr. art. 25bis, l. 7-8-1992, n. 356, che ha conv. il d.l. 8-6-1992, n. 306: «(Perquisizioni di edifici)».
    Ai sensi dell’art. 225 disp. att. restano in vigore le ipotesi di perquisizioni ad iniziativa autonoma della P.G. previste, per casi e materie particolari, da leggi speciali.
    àˆ il caso, ad esempio, dell’art. 41 TULPS per la ricerca di armi ed esplosivi, e dell’art. 33, l. 7 gennaio 1929, n. 4 per la ricerca di beni oggetto di contrabbando.

    etc etc etc………………………. 😉

    #146174
    GD1976
    Partecipante

    @dallisotto wrote:

    Premesso che non mi è mai capitato neppure di avvicinarmi a 5kg, io sono convinto che qualunque altra interpretazione diversa dal significato letterale (in italiano) della frase, sia sbagliato.

    E il significato, conoscendo un pò la nostra lingua, è che più di 5 kg di pesce non puoi prendere. A meno che tu non prenda uno e uno solo pesce che da solo supera i 5 kg.
    In quel caso, il legislatore non poteva fare diversamente, non aveva senso tagliare il pesce in due gettandolo a mare solo perche’ superava 5 kg.

    La parola “complessivi” chiude secondo me la strada alle interpretazioni fantasiose dei 4,9kg+1 pesce grosso.
    “Complessivi” ha un significato ben preciso.
    Quella poi del pesce preso per ultimo mi fa quasi tenerezza, in cosa consiste la differenza fra preso prima e preso dopo? La guardia che ha lasciato passare l’infrazione, sono certo che l’ha fatto per buon cuore, non e’ pensabile accettare una giustificazione simile.
    Oddio, siamo in Italia, forse è possibile.

    A 5k ci arrivi facile se hai una buona apnea e ti punta un serra di 5k in 2metri d’acqua…ma lasciamo perdere questo argomento. Rimanendo in tema di lingua italiana, credo che chi abbia scritto quella legge non ci abbia dedicato molto tempo…quando si fa riferimento al “singolo esemplare” si intende un solo pesce tale per cui il limite dei 5k viene meno…ma quel singolo è sommabile oppure no al resto? questo non viene specificato nell'”eccezione” ai 5k. Per l’appunto ho fatto leggere questa legge a diversi avvocati (3) che come me sono rimasti perplessi e se a questi aggiungi le capitanerie che hanno opinioni diverse a riguardo (anche se qualcuno il problema non se lo pone nemmeno!) il quadro è completo. E’ da sottolineare comunque che anche nelle leggi riguardo all’accompagnatore esistono dei controsensi: il quadro generale è che chi ha scritto questa legge non conosceva, a mio giudizio e mi assumo tutta la responsabilità  di tale affermazione (qualora ce ne fosse il bisogno) molto il mondo della pesca sub.
    La domanda iniziale però rimane e ve la ripropongo: se avete un cefalo o un sarago di un chilo in cintura e vi passa un ricciolone di…diciamo 10k…e voi siete armati di un oleo 110 o un arbalete 110 doppio elastico con mulinello e 40m di sagola cosa fate?
    Vi do la mia risposta: c…o!!! io gli pianto l’asta in fronte all’istante!!!

    #146175
    Pandasub
    Partecipante

    @submaro wrote:

    Note
    (1) Il potere di perquisizione spetta, di regola, all’A.G. (P.M. e giudice) che emette decreto scritto di perquisizione che la p.g. deve consegnare in copia all’interessato prima di dare inizio alle sue ricerche.
    Tuttavia, gli ufficiali di p.g. (ma non gli agenti) possono procedere d’iniziativa, anche senza decreto, ai vari tipi di perquisizione nei seguenti casi c.d. di urgenza presunta: in caso di flagranza di reato o di evasione; nel corso dell’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà  personale.

    Sono contento che ti sei andato a controllare i vari punti del codice penale Xchè un ripasso fa sempre bene e non ne ho nemmeno voglia di prenderli in esame uno per uno Xchè per me il discorso era già  chiuso…vorrei solo farti notare che tutto l’ambaradan che hai riportato è riferito a reati abbastanza gravi (delitto, evasione, provvedimento restrittivo della libertà  personale. flagranza di reato) e non certo alla psub che al max prevede una “sanzione amministrativa”
    Dunque, a meno che non riesci a dimostrarmi che ad un gommone con sub a bordo possa essere configurato il caso di “flagranza di reato” :mrgreen: proporrei di stendere un pietoso velo e non cercare di sostenere cose assolutamente campate per aria
    Con simpatia 😆

Stai visualizzando 15 post - dal 76 a 90 (di 97 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.