Regolamento pesca apnea

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    mikyspaig
    Partecipante

    Ciao a tutti , guardando un po in giro nel forum leggevo molti argomenti sulla tematica della sicurezza e delle norme per noi pescapneisti , molte norme sono chiare a tutti , molte invece lasciano un po perplessi .
    queste righe che seguono non sono per chi è già  esperto con migliaia di uscite alle spalle , ma per tutti coloro che hanno dei dubbi in merito. (lo so è lungo 😥 , ma e un discorso molto serio e abbreviarlo di piu è impossibile :gib: )
    Spero sia ben accettato 🙂 nel prossimo metterò le domande piu frequenti che che vengono fatte .

    ARTICOLO 128 bis
    Esercizio della pesca subacquea sportiva

    La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità  diverse dalla pesca.

    Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi (ndr. è consentita la cattura solo di molluschi cefalopodi) e crostacei.

    ARTICOLO 128 ter
    (Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249)

    Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una

    bombola di capacità  non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea.

    Durante l’attività  di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

    (su questo articolo vi è una precisazione successiva: circolare del Ministero, n° 6227201 del 23/07/1987 che indica come obbligatoria la presenza di un barcaiolo solo se al bordo del mezzo nautico vi è un apparecchio ausiliario di respirazione)

    ARTICOLO 129
    Limitazioni

    L’esercizio della pesca subacquea è vietato:

    a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

    b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle retida posta;

    c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

    d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti

    ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

    e) dal tramonto al sorgere del sole. ( lettera aggiunta dal D.P.R. 219/83 )

    ARTICOLO 130
    Segnalazioni

    Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico.

    le bandiere devono essere : bianca e blu cin caso di utilizzo in ambito internazionale, la seconda, che rispecchia la legge italiana, è da utilizzarsi in acque nazionali.

    Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

    ARTICOLO 131
    Limitazione di uso del fucile subacqueo

    E’ vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

    ARTICOLO 142
    Limitazioni di cattura

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi (ndr. solo cefalopodi) e crostacei (ndr. nessuno) in quantità  superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

    Non può essere catturato giornalmente piຠdi un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

    La legge rimanda al Regolamento per quanto riguarda “le cautele e le modalità  da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari” (art 18 comma II°), e si limita a fissare l’età  minima per l’esercizio della pesca con tali attrezzi in anni 16. L’articolo 15 della legge ( Tutela delle risorse biologiche e dell’attività  di pesca ), prevede il divieto generale di “pescare in zone e in tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’autorità  amministrativa e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità  superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall’autorità  amministrativa”. Il divieto è sanzionato dall’art. 26 con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3000 . L’art. 27 indica come sanzioni amministrative accessorie :
    la confisca del pescato ;
    la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della legge, escluse le navi.
    Queste sono le norme principali , ora andiamo ad analizzare alcune sezioni

    Per la distanza dei 500 metri la legge parla di “spiagge frequentate da bagnanti”, non di scogliere. E allora ?
    La legge in questione non parla di scogliere ma, a parte il fatto che – a quanto mi risulta – ne parlano alcune Ordinanze Balneari, un’interpretazione letterale ( le scogliere non sono spiagge = per le scogliere frequentate da bagnanti non vale la distanza di sicurezza ) non può essere accolta. La ratio della norma è quella di imporre delle cautele al pescatore subacqueo – che, non ci dimentichiamo, è armato – in modo tale che dalla sua attività  non possa derivare pericolo per i bagnanti. Non è che se un bagnante preferisce lo scoglio alla spiaggia allora la sua incolumità  perde di valore ! Di solito, comunque, la distanza “di sicurezza” dalle scogliere (frequentate da bagnanti) non è di 500 metri, ma di 200. Per non correre rischi è sempre bene rivolgersi alla Capitaneria di Porto competente e richiedere una fotocopia dell’ordinanza balneare, così da avere non solo certezza, ma anche una “prova” da mostrare alle forze dell’ordine in caso di controllo.

    Posso immergermi da una “spiaggia frequentata da bagnanti” per dirigermi poi verso una zona al di fuori del limite di 500 mt ?
    Risposta : Sì ! Ciò è confermato da numerose norme di ordinanze balneari che fanno divieto di percorrere le zone “di rispetto” con il fucile armato (= si possono percorrere con il fucile scarico).

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