Unità da diporto CE e non CE – limiti di navigazione

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    Premessa

    La regolamentazione della navigazione da diporto è nata con la legge n° 50 del 11/02/1971 e nel corso degli anni ha subito numerose modifiche. Oggi le normative di riferimento sono il Codice per la Nautica da Diporto (D.L. 8 luglio 2005, n. 171) ed il relativo Regolamento di attuazione del Codice per la Nautica da Diporto (D.M. 29 luglio 2008 n.146).

    Per navigazione da diporto si intende quella attività  che si svolge per scopi sportivi o ricreativi senza finalità  di lucro.
    Le unità  da diporto possono tuttavia essere utilizzate per scopi lucrativi con contratti di noleggio e locazione, per l’insegnamento della navigazione da diporto o come appoggio per le immersioni subacquee a scopo ricreativo e sportivo.

    Le unità  da diporto di distinguono in:
    navi: unità  sia a vela che a motore, di lunghezza pari o superiore ai 24 mt;
    imbarcazioni: unità  sia a vela che a motore, di lunghezza compresa fra i 10 mt ed i 24 mt.
    natanti: unità  sia a vela che a motore di lunghezza inferiore ai 10 mt. Nei natanti sono altresì comprese le unità  a remi e tutte le unità  fino a 10 mt destinate alla sola navigazione in acque interne.

    In relazione alla costruzione, le imbarcazioni ed i natanti si dividono in due categorie:

    unità  con marcatura CE, soggette alla Direttiva comunitaria 94/25/CE e 2003/44/CE, abilitate alla navigazione in base alla Categoria di progettazione (di cui parleremo più avanti). Dal 18-06-1998 tutte le unità  di nuova costruzione da 2,5 mt a 24 mt per poter essere commercializzate devono portare il marchio CE.
    unità  senza il marchio CE, che rimangono soggette ,e quindi abilitate, alla legge n° 50 del 1971 e relative modifiche.

    Le navi da diporto sono escluse dalla normativa CE

    La Registrazione

    L’iscrizione nei registri è obbligatoria per le navi e le imbarcazioni con o senza marcatura CE, per i natanti è invece facoltativa.
    Se iscritti sono abilitati alla navigazione in relazione alla categoria di progettazione se marcati CE o senza marchio CE in base al certificato di idoneità  rilasciato dall’Ente Tecnico (Rina, American Bureau, Bureau Veritas, ecc.). Senza tener conto della lunghezza assumono il regime giuridico delle imbarcazioni con tutti gli effetti giuridici.

    Al momento della prima iscrizione vengono rilasciati la licenza di navigazione, il certificato di sicurezza e la sigla identificativa.

    La Licenza

    La licenza di navigazione è il documento che abilita alla navigazione in relazione alla «categoria di progettazione» per le unità  marcate CE o alla certificazione dell’Ente Tecnico per le unità  senza marcatura CE.

    Nella licenza sono annotati:
    – le caratteristiche tecniche dell’unità ;
    – quelle del motore installato (solo se entro bordo);
    – la sigla ed il numero di iscrizione;
    – il nome (se richiesto dal proprietario);
    – la specie di navigazione autorizzata;
    – il numero delle persone trasportabili;
    – il nome dell’armatore/proprietario;
    – i diritti reali di godimento e di garanzia (ipoteche), nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità  stessa.

    La licenza non è soggetta a vidimazioni e va rinnovata solo per mutamenti delle caratteristiche dello scafo, per il cambio d’iscrizione o in caso di smarrimento o distruzione. In questo caso il duplicato va richiesto all’ufficio di iscrizione.

    La categoria di progettazione delle unità  CE è distinta con le lettere A, B, C, D. Essa stabilisce i limiti e le condizioni meteorologiche entro i quali l’unità  può navigare in sicurezza.

    Le unità  CE posso navigare a qualsiasi distanza dalla costa (ad esclusione dei natanti non registrati) e nel rispetto dei limiti indicati dalla categoria di appartenenza.
    La valutazione delle condizioni meteo spetta al comandante che è responsabile anche riguardo all’uso dell’unità  secondo le indicazioni riportate nel manuale del proprietario che accompagna la barca.

    Le abilitazioni di navigazione sono quindi:
    categoria A: senza alcun limite dalla costa;
    categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 mt (mare agitato);
    categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza fino a 2 mt (mare molto mosso);
    categoria D: per acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza fino a 0,3 mt.

    La forza del vento è misurata con la scala Beaufort e per altezza delle onde si intende l’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze osservate. Per acque protette la direttiva CE indica come acque protette i piccoli laghi, i fiumi ed i canali.

    Durante la navigazione il comandante potrà  anche incontrare condizioni meteo peggiori, ma tutto è affidato alla sua responsabilità  ed alla sua esperienza.

    Se dall’uso improprio dell’imbarcazione ne derivano danni allo scafo che ne compromettono la galleggiabilità , egli sarà  il solo responsabile con tutte le conseguenze che ciò comporta.

    Il numero massimo di persone trasportabili è riportato sulla licenza di navigazione per le navi e le imbarcazioni, mentre per i natanti è così documentato:
    per i natanti marcati CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario;

    Per i natanti non marcati CE:
    se omologate, come da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità  del costruttore;

    Se non omologate, come segue:
    – per lunghezza f.t. fino a 3,5 mt n. 3 persone;
    – per lunghezza f.t. compresa tra 3,51 mt e 4,50 mt n. 4 persone;
    – per lunghezza f.t. compresa tra 4,51 mt e 6,00 mt n. 5 persone;
    – per lunghezza f.t. compresa tra 6,01 mt e 7,50 mt n. 6 persone;
    – per lunghezza f.t. superiore a 7,51 mt n. 7 persone.

    Anche i natanti CE non iscritti nei registri delle categorie A, B, C e D possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto dei limiti indicati dalla categoria di appartenenza, ma deve essere considerato che la navigazione dei natanti fuori dalle acque territoriali (12 miglia) costituisce violazione alla Convezione Internazionale sul Diritto del Mare (Montego Bay, 1982) per la quale le unità  in alto mare devono avere un effettivo legame nave-bandiera comprovato dai documenti di bordo.

    I natanti non iscritti mancano di documenti che ne identificato la nazionalità  e non battono bandiera, quindi onde evitare possibili guai in caso di controllo da parte di navi da guerra straniere (che applicherebbero le loro leggi), sarebbe cosa buona e giusta evitare di navigare oltre le 12 miglia.

    Inoltre va ricordato che l’attività  di polizia in alto mare è esercitata dalle navi militari, le quali, se necessario, possono procedere anche a inchiesta e a sequestro del mezzo.

    I natanti senza marchio CE (con esclusione di quelli soggetti alle ordinanze locali come mosconi, pedalò, pattini, ecc.) posso navigare:
    entro 6 miglia, se prototipi;
    entro 12 miglia, se prodotti in serie e abilitati senza alcun limite. Devono tenere a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità ;
    entro 12 miglia, le unità  iscritte nei registri e successivamente cancellate munite dell’estratto RID;
    entro 12 miglia, se di serie non omologata, ma con a bordo l’attestazione di idoneità  di un organismo tecnico autorizzato.

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