…DDL sulla pesca subacquea

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  • #8456
    Fulvio57
    Partecipante

    …Mi sono imbattuto in questo disegno di legge del quale non sospettavo l’esistenza. Qualcuno ne sa di più ????

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa del senatore Mario Cavallaro

    ———–

    Norme per l’esercizio della pesca subacquea sportiva

    ———–

    Art. 1
    (Norme generali sulla pesca subacquea sportiva)

    1. La pesca subacquea sportiva è esercitata a scopo ricreativo ed agonistico ed è consentita soltanto in apnea, senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
    2. Per apparecchi ausiliari di respirazione non si intendono eventuali dispositivi di sicurezza per l’apneista, anche se prevedono l’utilizzo di aria, gas o miscele di gas compressi. Tali dispositivi rientrano nella categoria delle apparecchiature illecite se utilizzati in concreto per pescare.
    3. E’ consentito l’uso di una torcia.
    4. Ai pescatori subacquei sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi non cefalopodi e crostacei. E’ consentita la cattura di aragoste, cicale, astici e granseole in numero non superiore a uno al giorno a testa per ogni specie, salvo che si tratti di specie dichiarate protette o non pescabili da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
    5. E’ consentita la cattura di non più di un esemplare di cernia, a qualsiasi specie appartenga, a testa, al giorno. Il peso minimo per la cernia bruna (Epinephelus marginatus) è fissato a 3 kg.
    6. E’ consentita la raccolta di ricci di mare in numero non superiore a cinquanta esemplari a testa al giorno. Tale raccolta è vietata nei mesi di maggio e giugno.
    7. Salvo specifiche disposizioni emanate ai sensi dell’art. 9, il pescatore subacqueo non può catturare giornalmente pesci, crostacei o molluschi cefalopodi in numero superiore a 10 esemplari in totale e per un peso superiore a 5 chili, escludendo dalla pesatura la preda più grande.
    8. Ai pescatori subacquei sportivi è vietata la vendita del pescato.
    9. Ai fini della presente legge, il termine “pescatore subacqueo” indica una persona immersa, che ha la disponibilità  di uno o più fucili subacquei, carichi o scarichi, o di una o più fiocine a mano.
    10. Ai fini della presente legge, il termine “esercizio della pesca subacquea” indica l’attività  concreta di esplorazione e ricerca di prede da parte di uno o più pescatori subacquei dotati di fucile subacqueo carico o di fiocina a mano.
    11. Ai fini della determinazione della taglia minima del pescato in relazione alle specie pescabili e a quelle la cui pesca è proibita, si applica il Regolamento per l’esecuzione della legge 14.7.1965 n. 963, di cui al D.P.R. 2.10.1968 n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni.
    12. Le disposizioni della presente legge si applicano alla pesca subacquea professionale soltanto in quanto compatibili ed in quanto la materia non sia regolata da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
    La violazione dell’art. 1 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 5000 e la confisca del pescato e dell’intera attrezzatura subacquea, fucili compresi, da effettuarsi all’atto della contestazione della violazione.
    La violazione dell’art. 1 commi 4, 5, 6, 7 e 8 è punita con la sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 e della confisca del pescato.

    Art. 2
    (Modalità  di esercizio della pesca subacquea)

    1. La pesca subacquea sportiva può essere praticata da mezzi nautici o partendo da terra.
    2. L’esercizio della pesca subacquea è espressamente consentito, senza limitazioni di distanza dalla costa:
    a) In ogni caso in cui non vi siano in concreto bagnanti in acqua.
    b) Lungo gli antemurali dei porti, ove questi non siano zona di intenso traffico nautico, sulla base delle indicazioni del compartimento marittimo competente per il territorio.
    c) In ogni caso in cui sia prevista e consentita ogni altra forma di pesca sportiva.
    d) Negli allevamenti di frutti di mare, ove il proprietario sia consenziente.

    Art. 3
    (Apparecchi ausiliari di respirazione)

    1. L’uso di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito durante le attività  di pesca subacquea solo per finalità  diverse dalla pesca ed a soggetti diversi da chi pratica la pesca.
    2. E’ vietato il trasporto contemporaneo, sullo stesso mezzo nautico, di apparecchi ausiliari di respirazione e fucili subacquei.
    3. In caso di esigenze specifiche ed opportunamente motivate, le Capitanerie di porto competenti per il territorio potranno rilasciare l’autorizzazione al trasporto contemporaneo di fucili subacquei ed apparecchi ausiliari di respirazione a chi ne faccia richiesta compilando l’apposito modulo, predisposto dalle stesse capitanerie (allegato 1).
    La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 5000 e la confisca del pescato e dell’intera attrezzatura subacquea, fucili compresi, da effettuarsi all’atto della contestazione della violazione.

    Art. 4
    (Norme di sicurezza per il pescatore subacqueo)

    1. Al pescatore subacqueo è proibito farsi trainare da un’imbarcazione o da uno scooter subacqueo (anche elettrico) quando detiene un fucile subacqueo, anche se scarico.
    2. Al pescatore subacqueo è consentito, a solo scopo esplorativo, farsi trainare da uno scooter subacqueo (anche elettrico). In questo caso dovrà  dotarsi di un galleggiante supplementare dotato della bandiera di segnalazione di cui all’art. 6 comma 1. Il fucile o i fucili in dotazione dovranno essere posizionati presso il suddetto galleggiante.
    3. Al pescatore subacqueo è consentito, a solo scopo esplorativo, farsi trainare da una imbarcazione mediante una cima lunga almeno venti metri. Il conducente dovrà  essere dotato di patente nautica.
    4. E’ vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
    5. Il pescatore subacqueo, durante l’immersione, deve avere sempre a portata di mano un coltello o un altro attrezzo in grado di tagliare velocemente eventuali reti, lenze o altro materiale, in cui potrebbe rimanere impigliato.
    La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da € 50 (cinquanta) a € 500 (cinquecento). Secondo la gravità  e l’eventuale reiterazione della condotta, le forze dell’ordine possono anche disporre il sequestro dell’attrezzatura subacquea inclusi i fucili e del mezzo nautico per un periodo non superiore a 30 giorni.
    La violazione delle norme di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa da € 20 (venti) a € 100 (cento).
    La violazione delle norme di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da € 30 (trenta) a € 300 (trecento).
    La violazione delle norme di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa di € 10 (dieci).

    Art. 5
    (Età  minima del pescatore subacqueo)

    1. La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
    2. La pesca subacquea sportiva è consentita ai maggiori di anni quattordici solamente se accompagnati e strettamente sorvegliati da un adulto.
    Chi affida o consente la detenzione di un fucile subacqueo carico ad un minore di anni 14 è punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500; alla medesima sanzione è soggetto il minore che ne faccia uso. Alla medesima sanzione è soggetto chi contravviene alle prescrizioni del comma 2.

    Art. 6
    (Obblighi di segnalazione e di distanza dai pescatori subacquei)

    1. Il pescatore subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con banda diagonale bianca, di dimensioni non inferiori a cm 18 x 18 e il cui lato superiore si trovi a non meno di 30 cm dall’acqua.
    2. Se l’azione di pesca si svolge in aree in cui, a causa del basso fondale o di altro motivo, il traffico nautico non è possibile o non ha oggettivamente modo di costituire un pericolo per il pescatore, l’obbligo di cui al comma 1 non sussiste.
    3. Nelle aree geografiche in cui il traffico nautico è particolarmente intenso, l’autorità  competente per il territorio può emettere ordinanze in cui si obbligano i pescatori subacquei ad essere dotati di un galleggiante con bandiera di segnalazione a testa, in modo da rendere più agevole, da parte dei diportisti, la loro identificazione in acqua. Tale obbligo non sussiste in caso di presenza della barca appoggio, di cui al comma 4.
    4. Se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico, la bandiera può essere fissata, in maniera ben visibile, anche su tale mezzo, in aggiunta o in alternativa a quella di cui al comma 1.
    5. Il subacqueo deve operare in un raggio di cinquanta metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante su cui è fissata la bandiera di segnalazione.
    6. I natanti in navigazione devono mantenere una distanza di almeno cento metri dal galleggiante di segnalazione del subacqueo in immersione.
    7. In ogni caso di ingresso anche involontario in navigazione nel raggio dei cento metri di distanza dal galleggiante di segnalazione, è fatto obbligo alle imbarcazioni, anche a vela, di arrestare la navigazione togliendo immediatamente la marcia, procedere all’immediata individuazione della posizione del subacqueo o dei subacquei ed abbandonare immediatamente la zona, mantenendo una velocità  moderata e seguendo una rotta di sicurezza.
    8. Le forze dell’ordine che intendono procedere ad un controllo si avvicinano con l’imbarcazione al pescatore subacqueo o ai pescatori subacquei a velocità  moderata, soltanto dopo aver individuato la loro posizione e dopo averli informati, anche a gesti se il rumore ambientale non consente la comunicazione, dell’intenzione di avvicinarsi.

    La violazione delle norme di cui all’art. 6 commi 1, 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da € 10 ad € 100.
    Se il subacqueo è segnalato in superficie da un galleggiante privo di bandiera, ma comunque visibile a distanza di 300 metri, la sanzione applicabile è quella minima prevista dal comma precedente.
    La violazione dell’art. 6 commi 6 e 7 è punita con la sanzione amministrativa da € 200 a € 500.

    Art. 7
    (Divieti relativi all’esercizio della pesca subacquea)

    L’esercizio della pesca subacquea è vietato:
    a) A distanza inferiore a cinquanta metri da qualsiasi bagnante, indipendentemente dalla distanza dalle spiagge; anche ai bagnanti è fatto divieto di avvicinarsi a meno di cinquanta metri dal pescatore subacqueo; i suddetti obblighi non sussistono nel caso in cui il bagnante ed il pescatore subacqueo siano entrambi consenzienti alla riduzione della distanza di sicurezza.
    b) A distanza inferiore a cento metri dagli impianti fissi da pesca ed alle reti da posta;
    c) A distanza inferiore a cento metri dalle navi ancorate fuori dai porti.
    d) In zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo competente per territorio.
    e) Da un’ora dopo il tramonto fino ad un’ora prima dell’alba.
    f) Nelle zone dei parchi e delle riserve marine, lacustri e fluviali ove il divieto di pesca sia previsto anche per tutte le altre forme di prelievo sportivo, salvo eventuali autorizzazioni – generali o per specifiche zone – dell’autorità  competente, o contenute negli atti istitutivi o nella legge, anche a fini di abbattimento selettivo.
    L’esercizio della pesca subacquea in violazione dei divieti di cui all’art. 7 è punito con la sanzione amministrativa da € 50 ad € 500.

    Art. 8
    (Delimitazione delle aree marine protette)

    1. Le aree marine entro le quali è regolamentata la pesca sportiva devono essere individuabili sia da terra sia dal mare con mezzi e strumenti di segnalazione internazionalmente riconosciuti ed idonee tabellazioni.
    2. Fino a quando le aree non sono segnalate il divieto di pesca è inefficace.

    Art. 9
    (Regolamenti di attuazione ed esecuzione ed ordinanze locali)

    1. Il Ministero dei Trasporti, d’intesa con i Ministeri dell’Interno, della Difesa e dell’Ambiente e Territorio provvede ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge uno o più decreti contenenti le norme eventualmente necessarie per l’attuazione e l’esecuzione della presente legge.
    2. Gli organi istituzionali, anche periferici, dello stato e di altri enti pubblici, ivi compresi i soggetti gestori di parchi e riserve marine, nel caso in cui emanino provvedimenti in materia di pesca sportiva, devono applicare alla pesca subacquea sportiva le medesime autorizzazioni, prescrizioni, limitazioni e divieti usati nei confronti delle altre forme di pesca sportiva.
    3. Gli uffici locali delle Capitanerie di Porto detengono, a disposizione di chi ne faccia richiesta, le ordinanze ed i provvedimenti in materia di pesca subacquea e di tutela dell’ambiente applicabili al territorio di competenza.

    Art. 10
    (Competenze sulle sanzioni)

    1. Al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ai minori di anni diciotto sono solidalmente obbligati gli esercenti della potestà  parentale.
    2. Ai fini dell’accertamento, contestazione, irrogazione, applicazione e riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni generali di cui alla L. 689 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni.
    3. Autorità  competente a ricevere il verbale contenente l’accertamento delle violazioni è il Direttore del Compartimento marittimo del luogo in cui la violazione è stata accertata.

    Art. 11
    (Accertamenti)

    1. A richiesta dell’autorità  accertatrice, devono essere consentite ispezioni anche nei natanti; chi non consente o impedisce tali ispezioni è punito per tale condotta e salvo che il fatto costituisca anche altra violazione o reato, con la sanzione amministrativa da € 200 a € 1000.
    2. Nel caso in cui il pescatore subacqueo, all’atto delle ispezioni e dei controlli da parte dell’autorità  accertatrice, non sia munito di documenti di identità , può presentarli entro 5 giorni presso una qualsiasi sede della medesima autorità  o dell’arma dei Carabinieri.

    Art. 12
    (Abrogazione di norme)

    Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con la presente legge ed in particolare gli artt. 15, lett. a e b, e 18 della L. 14.7.1965 n. 963, gli artt. 2, 3 del D.M. 1.6.1987 n. 249, gli art. 128 bis, 129, 130, 131, 140 lett. f) del D.P.R. 2.10.1968 n. 1639.

    Allegato 1 (bozza)

    Capitaneria di porto di XXX
    Via xxx
    Telefono xxx

    Oggetto: richiesta di autorizzazione al trasporto contemporaneo di apparecchi ausiliari di respirazione e fucili subacquei sulla stessa imbarcazione.

    Il/la sottoscritto/a:

    Nato/a a :

    Il:

    Proprietario/a dell’imbarcazione così descritta (descrivere tipo [vela o motore], marca, lunghezza, colori predominanti, motorizzazione e, se presenti, nome e identificativo completo di iscrizione ai registri di navigazione, dell’imbarcazione):

    chiede a codesta Capitaneria l’autorizzazione al trasporto contemporaneo di apparecchi ausiliari di respirazione e fucili subacquei sull’imbarcazione di cui sopra. La navigazione è così pianificata (descrivere giorno/i, orari e tratti di mare in cui si prevede di trasportare le attrezzature in oggetto):

    N.B.: se durante la navigazione la pianificazione degli spostamenti dovesse essere disattesa, il richiedente è tenuto ad avvertire tempestivamente della variazione (anche per via telefonica) la Capitaneria che ha accolto la presente richiesta di autorizzazione.

    In fede

    Timbro della Capitaneria di Porto
    per avvenuta autorizzazione

    #242404
    bludive
    Partecipante

    scusa ma mi sembra una bufala (IMHO), scritta da un pescasub e contraddittoria (nella pratica) in alcune parti e dubbia in altre.
    Troppo poco burocratese anche dove servirebbe.

    Facci sapere dove l’hai trovata
    Ciao

    #242405
    icaro
    Membro

    fulvio che data ha questo disegno di legge?
    Ci sono delle migliorie su certi aspetti…. ma anche dei peggioramenti…. tirando le somme però sarebbero più i pro che i contro… (se non altro all’interno ci sono delle precisazioni che non lascian spazio a libere interpretazioni).

    #242406
    SARDENTICE81
    Moderatore

    leggendo così di fretta mi sembra ci siano talmente tanti traguardi raggiunti che mi verrebbe da pensare che sia uno scherzo o comunque una cosa non veritiera

    #242407
    Fulvio57
    Partecipante

    E’ ben per questo che chiedo se qualcuno ne sa qualcosa. Ho fatto un copia-incolla da un sito “parallelo” al nostro, il nome del firmatario c’è….quello che manca è sapere che fine ha fatto il progetto.

    #242408
    ulissio
    Partecipante
    #242409
    mario
    Partecipante

    @ulissio wrote:

    Non è una bufala:
    http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/18146.htm
    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00037569.pdf

    …o PEBBACCO 8) 8)
    ma abbiamo gudagnato in tutti i sensi, anchese non capisco la data 2002 🙄 🙄

    #242410
    ulissio
    Partecipante

    @mario wrote:

    @ulissio wrote:

    Non è una bufala:
    http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/18146.htm
    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00037569.pdf

    …o PEBBACCO 8) 8)
    ma abbiamo gudagnato in tutti i sensi, anchese non capisco la data 2002 🙄 🙄

    Infatti, purtroppo è datata 2002 😥

    #242411
    pietrino
    Partecipante

    penso sia decaduto…

    #242412
    Roby Sar
    Partecipante

    @pietrino wrote:

    penso sia decaduto…

    E’ un vecchio disegno di legge che non è stato approvato!

    #242413
    DENTEX70
    Moderatore

    Magari oggi i tempi son più maturi

    #242414
    Fulvio57
    Partecipante

    @DENTEX70 wrote:

    Magari oggi i tempi son più maturi

    ..Tanto maturi che la classe politica è ormai marcia……….. 8)

    #242415
    DENTEX70
    Moderatore

    @Fulvio57 wrote:

    @DENTEX70 wrote:

    Magari oggi i tempi son più maturi

    ..Tanto maturi che la classe politica è ormai marcia……….. 8)

    😀

    #242416
    Max
    Moderatore

    Se lo li potesse riproporre e se venisse accettato…magari!!!
    La Fipia cosa dice a riguardo? E’ possibile contattare questo Sen. Cavallaro per maggiori info?

    #242417
    dallisotto
    Partecipante

    Toglierei la possibilità  della pesca di astici etc etc…quella secondo me non piace.Anche se poi in padella piace a tutti.

    Toglierei anche la pesca dopo 14 anni se accompagnati. Hai pur sempre un fucile in mano, anzi, piu’ sei accompagnato e piu’ sei pericoloso. Ignoro la legislazione della caccia ma dubito che a 14 anni si possa usare la doppietta.

    Mi fa ridere la multa fatta anche al minore, e secondo loro chi la paga? Il minore? Ma quando mai…

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