Una splendida settimana

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  • #132055
    Lefa
    Partecipante

    Bravi ragazzi, vi siete divertiti e a vete fatto amicizia.

    Salvo & Lucky, credo che dovreste rileggere bene i regolamenti, non si possono prelevare Crostacei (Astice), Molluschi (Lumache) e esemplari sotto taglia (Polpo (forse 2)) e pinnutelli vari.

    Ora che avete deciso di approcciare la caccia sub in maniera seria, consapevole e sostenibile, siate rispettosi delle regole, “l’ignoranza” non è una scusa.

    Per il resto, grandissima giornata :smt023

    A che quota hai prelevato quel povero Asticello? io in mediterraneo non ho mai avuto la fortuna di vedere un astice in apnea 😥

    Ultima cosina, non dire di un aniumale al quale ai tolto vita per cibarti che “ti ha fatto schifo”, poverino, non ne sarebbe contento :mrgreen:

    #132056
    lucky
    Partecipante

    l’astice era a 8 metri :mrgreen: :mrgreen: dentro una tana appena e’ uscita un bel colpo frontale bang ! 😈 :mrgreen:

    #132057
    zio frank
    Partecipante

    @Lefa wrote:

    Bravi ragazzi, vi siete divertiti e a vete fatto amicizia.

    Salvo & Lucky, credo che dovreste rileggere bene i regolamenti, non si possono prelevare Crostacei (Astice), Molluschi (Lumache) e esemplari sotto taglia (Polpo (forse 2)) e pinnutelli vari.

    Ora che avete deciso di approcciare la caccia sub in maniera seria, consapevole e sostenibile, siate rispettosi delle regole, “l’ignoranza” non è una scusa.

    Per il resto, grandissima giornata :smt023

    A che quota hai prelevato quel povero Asticello? io in mediterraneo non ho mai avuto la fortuna di vedere un astice in apnea 😥

    Ultima cosina, non dire di un aniumale al quale ai tolto vita per cibarti che “ti ha fatto schifo”, poverino, non ne sarebbe contento :mrgreen:

    Quoto Lefa in toto.
    Adesso che avete fatto amicizia e che dalla frequentazione del forum state imparando tante cose, dalle prossime volte cercate di risparmiare i pescetti e dedicarvi alla catture di prede sempre più importanti. Non abbiate timore a fare cappotto a volte questo genera più simpatia di una carniere di piccoli pesci e di prede di cui non è consentito il prelievo….. 😉 😉 😉

    #132058
    lucky
    Partecipante

    😀 😀 grazie zio e lefa dei consigli sisi avete ragione almeno io so imparando molto da questo forum e mi sto trovando anche molto bene | :mrgreen:

    #132059
    Lefa
    Partecipante

    Ho fatto un piccolo collage degli articoli contenuti nella normativa che regolamenta la pesca subacquea e che ci interessano (probabilmente ne ho scordato qualcuno, se volete farne uno “sticky” fate pure):

    Articolo 7
    Classi di pesca

    L’attività  di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica,
    pesca sportiva.
    La pesca professionale è l’attività  economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell’art.
    2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.
    La pesca scientifica è l’attività  diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel
    capo III del presente titolo.
    La pesca sportiva è l’attività  esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed
    il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca (1).
    (1) Comma così modificato dall’art. 1, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

    Articolo 86
    Novellame

    Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio
    giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.

    Articolo 87
    Lunghezza minima dei pesci

    Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell’art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita
    convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
    Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
    storione (Acipenser s.p.p.): cm 60;
    storione lodano (Huso Huso): cm 100;
    anguilla (Anguilla Anguilla): cm 25;
    spigola (Dicentrarchus labrax): cm 20;
    sgombro (Scomber s.p.p.): cm 15;
    palamita (Sarda Sarda): cm 25;
    tonno (Thunnus Thynmus): cm 115 – 30kg;
    alalonga (Thunnus Alalunga): cm 40;
    tonnetto (Euthynnus alletteratus): cm 30;
    pesce spada (Xiphias gladius): cm 140;
    triglia (Mullus sp): cm 15 (2);
    sogliola (Solea vulgaris): cm 15 (2);
    merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius): cm 11 (2);
    cefalo (Mugil sp.): cm 20 (3);
    cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum): cm 45 (3);
    orata (Sparus auratus): cm 20 (3);
    go (Gobios ophiocephalus): cm 12 (3);
    passera pianuzza (Platichtis fleus): cm 15 (3).
    Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle
    indicate al comma precedente.
    Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può
    stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione
    ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle
    previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
    La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la
    pesca marittima (4).
    (1) Lunghezza così elevata dal d.m. 7 luglio 1980.
    (2) Specie aggiunta dal d.m. 3 agosto 1982.
    (3) Specie aggiunta dal d.m. 5 giugno 1987, n. 250.
    (4) Articolo così sostituito dall’art. 1, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.

    Articolo 88
    Lunghezza minima dei crostacei

    Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
    aragosta (Palinurus elephas): cm 30;
    astice (Homarus gammarus): cm 30;
    scampo (Nephrops norvegicus): cm 7 (4).
    (1) Articolo così sostituito dal r.d. 4 novembre 1982.

    Articolo 89
    Dimensione minima dei molluschi bivalvi

    Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
    ostrica (Ostea sp.): cm. 6;
    mitilo (Mitilus sp.): cm 5;
    vongola (Venus gallina e Venerupis sp.): cm 2,5;
    tartufo di mare (Venus verrucosa): cm 2,5;
    cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp): cm 8;
    datteri di mare (Lithophaga Lithophaga): cm 5.
    Capesante (Pecten Jacobaeus) : cm 10
    Telline (Donax trunculus): cm 2,5

    Articolo 90
    Misurazione delle dimensioni

    La lunghezza dei pesci si misura dall’apice del muso, a bocca chiusa, fino all’estremità  del lobo più lungo della pinna
    codale, oppure all’estremità  della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
    La lunghezza dei crostacei si misura dall’apice dell’occhio fino all’estremità  posteriori dell’animale, compreso il telson.
    Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

    Articolo 91
    Divieto di detenzione di organismi sotto misura

    Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono,
    eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la
    presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a
    quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89 (1).
    Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto
    l’addome.
    (1) Comma così sostituito dall’art. 1, d.m. 21 aprile 1983.

    Articolo 92
    Limitazione per altre attività  di pesca

    Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro dei trasporti e della navigazione può vietare
    o limitare l’esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il
    luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d’acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con
    lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.
    Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

    Articolo 93
    Pesca di specie adulte di piccola taglia

    Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli
    articoli 87 e 88.

    Articolo 94
    Pesca a fini scientifici

    Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici,
    effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.

    Articolo 96
    Norme di comportamento

    I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità  del tipo di attrezzo impiegato,
    secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento.
    Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di
    assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme
    particolari per l’uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.

    Articolo 97
    Disposizioni di carattere locale

    Il capo del compartimento su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa
    autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, può disciplinare l’uso degli attrezzi di pesca permessi dal
    presente regolamento secondo consuetudini locali.
    Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell’art. 27, quando i detti attrezzi possono recare
    danno al patrimonio ittico.

    Articolo 98
    Zone di tutela biologica

    Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare
    o limitare nel tempo e nei luoghi, lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di
    mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di
    specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.


    Articolo 128
    Esercizio della pesca subacquea professionale

    La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione
    di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi
    ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità  diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.
    àˆ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di
    respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea (1).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 5, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

    Articolo 128/bis
    Esercizio della pesca subacquea sportiva

    La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di
    questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità  diverse dalla pesca.
    Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, crostacei e molluschi.
    àˆ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di
    respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea (1).
    (1) Articolo aggiunto dall’art. 6, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

    Articolo 129
    Limitazioni

    L’esercizio della pesca subacquea è vietato:
    a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
    b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;
    c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
    d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del
    compartimento marittimo;
    e) dal tramonto al sorgere del sole (1).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 7, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

    Articolo 130
    Segnalazione

    Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia
    diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico
    di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
    Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante
    portante la bandiera di segnalazione (1).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 8, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.


    Articolo 131
    Limitazioni di uso del fucile subacqueo

    àˆ vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

    Articolo 132
    Pesca dei crostacei

    La pesca dell’aragosta (Palinarus elephas-P. vulgaris) è vietata dal 1º gennaio al 30 aprile.
    La pesca dell’astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) è parimenti vietata dal 1º gennaio al 30 aprile.

    Articolo 133
    Pesca dei molluschi

    La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni.
    Le modalità  della pesca di molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp.), mediante nasse, tramagli e gli altri
    attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione
    consultiva locale per la pesca marittima (1).
    (1) Vedi anche il d.m. 26 maggio 1979.

    Articolo 134
    Pesca del pesce spada

    Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre,
    novembre e dicembre (1) (2).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 9, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
    (2) Vedi anche il d.m. 28 maggio 1979.

    Articolo 137
    Disciplina della pesca sportiva

    La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità  stabilite nel presente capo; per quanto non
    espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.

    Articolo 138
    Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva

    Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
    a) coppo o bilancia;
    b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
    c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per
    cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
    d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
    e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
    f) parangali fissi o derivanti; nasse (1).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 10, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

    Articolo 139
    Norma di comportamento

    àˆ vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità  in attività  di pesca professionale (1).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 11, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

    Articolo 140
    Limitazioni d’uso degli attrezzi

    L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
    a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
    b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
    c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
    d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a
    200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
    e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone
    presenti a bordo;
    f) è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea.
    Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (1).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 12, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

    Articolo 142
    Limitazione di cattura

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità  superiore a 5 kg
    complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
    Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (1).
    (1) Articolo così sostituito dall’art. 14, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

    Correggetelo e integratelo qualora doveste notare cose inesatte o obsolete 😉

    #132060
    Salvoct90
    Partecipante

    @lucky wrote:

    l’astice era a 8 metri :mrgreen: :mrgreen: dentro una tana appena e’ uscita un bel colpo frontale bang ! 😈 :mrgreen:

    ma tu che ne sai se nemmeno c’eri?!?! cmq era sugli 8 metri dentro una tana che gia avevo guardato in altre occasioni ma questa volta ho guardato molto attentamente e l’ho vista e gli ho sparato…

    #132061
    Max
    Moderatore

    Ragazzi confermo in toto tutto ciò che ha scritto Lefa: LA PESCA DI CROSTACEI E MOLLUSCHI E’ VIETATA AI PESCATORI SPORTIVI.
    Quindi per chi avesse pubblicato delle foto che potrebbero metterlo in difficoltà  davanti ad un controllo del forum da parte di qualche autorità , l’invito è quello di cancellare ogni riferimento a crostacei e molluschi

    #132062
    lucky
    Partecipante

    IDIOTA !!SALVO COME CHE NE SO SE la sera che la hai presa eri con me e me lo hai detto ?? :smilebox: :banghead: :sleepy2: :smt119

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