PescaSubacquea.net › Forum › La community del pescatore subacqueo › Questioni giuridiche › "Mezzo nautico" di appoggio obbligatorio?
- Questo topic ha 12 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni, 6 mesi fa da
giu.68.
-
AutorePost
-
13 Ottobre 2009 alle 17:06 #152255
Max
ModeratoreL’attuale normativa vigente è il D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639
ART 128-bis Esercizio della pesca subacquea sportiva – “La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca”. Questo primo comma non presenta difficoltà interpretative, come invece presenta il secondo : “Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei”. La norma utilizza il termine “molluschi” da intendersi in senso restrittivo, ossia non fa riferimento ai molluschi cefalopodi quali polpi, totani e seppie.
ART 128-ter (Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249) – “Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea. Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo. “
Ma ci viene incontro un successivo art. ossia:
L’art 130 impone al subacqueo di “segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri” . Nel caso che il subacqueo disponga di mezzo d’appoggio, “la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante portante la bandiera di segnalazione”.
Quindi la normativa a riguardo non è del tutto chiara…ma fortunatamente la CP non bada a questo…almeno non ancora 😕
13 Ottobre 2009 alle 17:53 #152256KarmaGianni
PartecipanteIn effetti sembra la solita normativa fatta da chi non capisce (e soprattutto non pratica) fatta apposta per creare confusione. Insomma se chi la INTERPRETA è di luna buona non c’è problema, altrimenti sono “volatili per diabetici”
Lo so che non vi piacciono i link al sito cugino, ma qui si spiega bene cosa voglia dire la solfa del mezzo di appoggio con la persona a bordo e c’è anche una paginetta da stamparsi per non andare nei casini: http://www.apneamagazine.com/articolo.php/516″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Insomma, la persona e la barca d’appoggio servono solo se il pescatore subacqueo intende utilizzare il bombolino di ossigeno o aria max 10lt di sicurezza a bordo del natante, con tanto di cima lunga abbastanza da recuperare il subacqueo/pescatore in apnea.P.S.: se ci sono problemi per il link sopra… me ne assumo la responsabilità . (anche se quando si parla di sicurezza e normative non credo che dovrebbero nascere problemi 😕 )
Per la questione crostacei molluschi… proprio non saprei! C’è ancora gente che la fa franca con bombole e picozze a prendere datteri!!!!
13 Ottobre 2009 alle 18:50 #152257Fulvio57
PartecipanteNessun veto, quando si tratta di sicurezza 😉
13 Ottobre 2009 alle 18:59 #152258Max
ModeratoreOttimo lavoro Karma, francamante non sapevo dell’esistenza di questa lettera 😉
19 Gennaio 2010 alle 11:26 #152259Pachol
PartecipanteSe non sbaglio la nuova normativa stabilisce che il barcaiolo deve avere anche un brevetto di pronto soccorso!!!
20 Gennaio 2010 alle 14:22 #152260Max
Moderatore@Pachol wrote:
Se non sbaglio la nuova normativa stabilisce che il barcaiolo deve avere anche un brevetto di pronto soccorso!!!
No, quello è obbligatorio per i Diving Center 😉
20 Gennaio 2010 alle 14:24 #152261Pachol
PartecipanteGiusto giusto hai perfettamente ragione!! 😆 😆 😆 😆
19 Ottobre 2010 alle 19:37 #152262arbamax
Partecipanteciao a tutti,
ho due domande, forse stupide’ suull’ uso di quest’ ultimo.
come prima cosa vorrei sapere se è obligatoria la presenza di un barcaiolo ed eventualmente la relativa ordinanza e poi visto che dovrei ormeggiarlo all’ interno della zona c di una amp se posso navigare (non pescare) all’ interno della amp con l’ attrezzatura e l’ eventuale pescato.
grazie20 Ottobre 2010 alle 18:58 #152263submaro
Partecipante@arbamax wrote:
ciao a tutti,
ho due domande, forse stupide’ suull’ uso di quest’ ultimo.
come prima cosa vorrei sapere se è obligatoria la presenza di un barcaiolo ed eventualmente la relativa ordinanza e poi visto che dovrei ormeggiarlo all’ interno della zona c di una amp se posso navigare (non pescare) all’ interno della amp con l’ attrezzatura e l’ eventuale pescato.
grazieNo il barcaiolo non è obbligatorio per la pesca nelle zone consentite basta il pallone ed eventualmente anche la bandiera sul gommone, per quanto riguarda l’Amp devi vedere la normativa specifica in capitaneria perchè in Italia tutti gli AMP hanno norme differenti, sicuramente per il transito nel’amp se è consentita avrà una velocità specifica da mantenere, di fatto se è consentito il transito puoi portare a bordo sia l’attrezzatura che il pescato, ti consiglio di prendere informazioni o all’ente parco della zona o ancora meglio nella locale CP, tieni presente che in alcuni parchi marini non puoi dare fondo all’ancora ed ormeggiarti, ma solo con permessi speciali o alle boe apposite.
20 Ottobre 2010 alle 19:39 #152264arbamax
Partecipantel’ amp è quella di tavolara-capo codacavallo in sardegna.
la navigazione è consentita sia nelle zone b che c
per raggiungere le zone di pesca devo recuperare il gommone che è all’ interno della amp (zona C) e percorrerne un tratto. non vorrei che in caso di controllo all’ interno mi contestino la presenza dell’ attrezzatura e (speriamo 😀 ) del pescato.21 Ottobre 2010 alle 8:29 #152265Max
ModeratoreCome gia detto l’art. 128 ter del DPR 1638/68 aggiornato con DM 01/06/1987 art. 3 n° 249
stabilisce che “Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.Fortunatamente una successiva circolare del Ministero, la n° 6227201 del 23/07/1987 chiarisce che la presenza del barcaiolo è obbligatoria solo se sulla imbarcazione vi sia un apparecchio ausiliare di respirazione. Quindi nel caso in cui tu vada a pesca in barca senza avere a bordo bombola ed erogatore puoi tranquillamente farlo senza incorrere in nessuna sanzione 😉
Ti consiglio di stampare e conservare a bordo questa circolare che in caso di contestazione potrai mostrare a chi di dovere ;-)[attachment=0:30sg5y22]circolare 6227201 del 23-07-1987 barcaiolo.gif[/attachment:30sg5y22]
<!–m →http://www.pescasubacquea.net/wp-content/uploads/phpbb/215_c747708df6209192f53dbd050718bc69.gif<!–m →21 Ottobre 2010 alle 14:27 #152266giu.68
PartecipanteOrdinanza n. 95/10 della CP di Cagliari http://www.pagineazzurre.com/italian/ordinanze/direzione-marittima/cagliari/sardegna/5.htm
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI
CAGLIARI
Numero blu 1530 – Centrale operativa 070/60517240 – 070/659210 – 070/659225
ORDINANZA N° 95/2010
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE E DISCIPLINA GENERALE DELLE
ATTIVITA’ DIPORTISTICHEArticolo 31(Disciplina della pesca subacquea sportiva)
………….
g) sull’eventuale mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo deve
essere sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di
emergenza. -
AutorePost
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.