"Mezzo nautico" di appoggio obbligatorio?

PescaSubacquea.net Forum La community del pescatore subacqueo Questioni giuridiche "Mezzo nautico" di appoggio obbligatorio?

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  • #3831
    KarmaGianni
    Partecipante

    Cercando qua e là  le normative che regolamentano la pesca subacquea ho scovato questo documento della Lega Navale:
    http://www.leganavale.it/portale/pesca_subacquea.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
    Nelle note, al punto B, viene indicato che “secondo le ultime disposizioni ministeriali” c’è sempre l’obbligo di essere seguiti da un natante con a bordo una persona “pronta ad intervenire”.
    Cioè, non basta più la boa e nemmeno il gommone con la bandiera, non basta più nemmeno scendere in acqua in due, bisogna trovare una barca o un gommone e qualcuno che sia disposto ad aspettarci a bordo?????

    Poi lo stesso documento si contraddice: al punto E dice che è vietato raccogliere crostacei o molluschi, e poi nelle note sulla “pesca sportiva” c’è scritto “b) il pescatore sportivo, anche se in attività  di pesca subacquea, può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità  massima di kg 5 giornalieri”

    Sono stato sfortunato io a beccare un sito “balengo” oppure è vero? (parlo soprattutto della barca)

    #152255
    Max
    Moderatore

    L’attuale normativa vigente è il D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639

    ART 128-bis Esercizio della pesca subacquea sportiva – “La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità  diverse dalla pesca”. Questo primo comma non presenta difficoltà  interpretative, come invece presenta il secondo : “Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei”. La norma utilizza il termine “molluschi” da intendersi in senso restrittivo, ossia non fa riferimento ai molluschi cefalopodi quali polpi, totani e seppie.

    ART 128-ter (Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249) – “Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità  non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea. Durante l’attività  di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo. “

    Ma ci viene incontro un successivo art. ossia:

    L’art 130 impone al subacqueo di “segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri” . Nel caso che il subacqueo disponga di mezzo d’appoggio, “la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante portante la bandiera di segnalazione”.

    Quindi la normativa a riguardo non è del tutto chiara…ma fortunatamente la CP non bada a questo…almeno non ancora 😕

    #152256
    KarmaGianni
    Partecipante

    In effetti sembra la solita normativa fatta da chi non capisce (e soprattutto non pratica) fatta apposta per creare confusione. Insomma se chi la INTERPRETA è di luna buona non c’è problema, altrimenti sono “volatili per diabetici”

    Lo so che non vi piacciono i link al sito cugino, ma qui si spiega bene cosa voglia dire la solfa del mezzo di appoggio con la persona a bordo e c’è anche una paginetta da stamparsi per non andare nei casini: http://www.apneamagazine.com/articolo.php/516″ onclick=”window.open(this.href);return false;
    Insomma, la persona e la barca d’appoggio servono solo se il pescatore subacqueo intende utilizzare il bombolino di ossigeno o aria max 10lt di sicurezza a bordo del natante, con tanto di cima lunga abbastanza da recuperare il subacqueo/pescatore in apnea.

    P.S.: se ci sono problemi per il link sopra… me ne assumo la responsabilità . (anche se quando si parla di sicurezza e normative non credo che dovrebbero nascere problemi 😕 )

    Per la questione crostacei molluschi… proprio non saprei! C’è ancora gente che la fa franca con bombole e picozze a prendere datteri!!!!

    #152257
    Fulvio57
    Partecipante

    Nessun veto, quando si tratta di sicurezza 😉

    #152258
    Max
    Moderatore

    Ottimo lavoro Karma, francamante non sapevo dell’esistenza di questa lettera 😉

    #152259
    Pachol
    Partecipante

    Se non sbaglio la nuova normativa stabilisce che il barcaiolo deve avere anche un brevetto di pronto soccorso!!!

    #152260
    Max
    Moderatore

    @Pachol wrote:

    Se non sbaglio la nuova normativa stabilisce che il barcaiolo deve avere anche un brevetto di pronto soccorso!!!

    No, quello è obbligatorio per i Diving Center 😉

    #152261
    Pachol
    Partecipante

    Giusto giusto hai perfettamente ragione!! 😆 😆 😆 😆

    #152262
    arbamax
    Partecipante

    ciao a tutti,
    ho due domande, forse stupide’ suull’ uso di quest’ ultimo.
    come prima cosa vorrei sapere se è obligatoria la presenza di un barcaiolo ed eventualmente la relativa ordinanza e poi visto che dovrei ormeggiarlo all’ interno della zona c di una amp se posso navigare (non pescare) all’ interno della amp con l’ attrezzatura e l’ eventuale pescato.
    grazie

    #152263
    submaro
    Partecipante

    @arbamax wrote:

    ciao a tutti,
    ho due domande, forse stupide’ suull’ uso di quest’ ultimo.
    come prima cosa vorrei sapere se è obligatoria la presenza di un barcaiolo ed eventualmente la relativa ordinanza e poi visto che dovrei ormeggiarlo all’ interno della zona c di una amp se posso navigare (non pescare) all’ interno della amp con l’ attrezzatura e l’ eventuale pescato.
    grazie

    No il barcaiolo non è obbligatorio per la pesca nelle zone consentite basta il pallone ed eventualmente anche la bandiera sul gommone, per quanto riguarda l’Amp devi vedere la normativa specifica in capitaneria perchè in Italia tutti gli AMP hanno norme differenti, sicuramente per il transito nel’amp se è consentita avrà  una velocità  specifica da mantenere, di fatto se è consentito il transito puoi portare a bordo sia l’attrezzatura che il pescato, ti consiglio di prendere informazioni o all’ente parco della zona o ancora meglio nella locale CP, tieni presente che in alcuni parchi marini non puoi dare fondo all’ancora ed ormeggiarti, ma solo con permessi speciali o alle boe apposite.

    #152264
    arbamax
    Partecipante

    l’ amp è quella di tavolara-capo codacavallo in sardegna.
    la navigazione è consentita sia nelle zone b che c
    per raggiungere le zone di pesca devo recuperare il gommone che è all’ interno della amp (zona C) e percorrerne un tratto. non vorrei che in caso di controllo all’ interno mi contestino la presenza dell’ attrezzatura e (speriamo 😀 ) del pescato.

    #152265
    Max
    Moderatore

    Come gia detto l’art. 128 ter del DPR 1638/68 aggiornato con DM 01/06/1987 art. 3 n° 249
    stabilisce che “Durante l’attività  di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

    Fortunatamente una successiva circolare del Ministero, la n° 6227201 del 23/07/1987 chiarisce che la presenza del barcaiolo è obbligatoria solo se sulla imbarcazione vi sia un apparecchio ausiliare di respirazione. Quindi nel caso in cui tu vada a pesca in barca senza avere a bordo bombola ed erogatore puoi tranquillamente farlo senza incorrere in nessuna sanzione 😉
    Ti consiglio di stampare e conservare a bordo questa circolare che in caso di contestazione potrai mostrare a chi di dovere ;-)[attachment=0:30sg5y22]circolare 6227201 del 23-07-1987 barcaiolo.gif[/attachment:30sg5y22]
    <!–m →http://www.pescasubacquea.net/wp-content/uploads/phpbb/215_c747708df6209192f53dbd050718bc69.gif<!–m →

    #152266
    giu.68
    Partecipante

    Ordinanza n. 95/10 della CP di Cagliari http://www.pagineazzurre.com/italian/ordinanze/direzione-marittima/cagliari/sardegna/5.htm

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CAPITANERIA DI PORTO DI
    CAGLIARI
    Numero blu 1530 – Centrale operativa 070/60517240 – 070/659210 – 070/659225
    ORDINANZA N° 95/2010
    ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE E DISCIPLINA GENERALE DELLE
    ATTIVITA’ DIPORTISTICHE

    Articolo 31(Disciplina della pesca subacquea sportiva)
    ………….
    g) sull’eventuale mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo deve
    essere sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di
    emergenza.

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