Confusione normativa!!!

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  • #272461
    dallisotto
    Partecipante

    @SARDENTICE81 wrote:

    più che di ingiustizia io parlerei di vera e propria incompetenza, qui in italia siamo capioni a nominare, esperti, luminari, cervelloni, tecnici e chi più ne ha più ne metta per consulenze il cui scopo è solo quello di sperperare i nostri soldi, ma quando si tratta di fare le leggi chissà  perchè vengono scritte sempre da politici che in merito alla materia da legiferare non capiscono una beneamata cazzola!!!

    e siccome la pesca in apnea non fa eccezione anche nel nostro casi ci droviamo di fronte ad una legge fatta pera da chissà  quale pool di incompetenti che magari hanno pure cheduto di aver fatto un ottimo lavoro 😯 👿

    Tanto per fare un esempio (venitemi in soccorso se qualcuno di voi e’ cacciatore), la normativa similare per la caccia prevede che si debbano tenere le seguenti distanze dalle abitazioni: 100 metri . Distanza da strade e ferrovie: 50 metri.
    Distanza da mezzi agricoli IN FUNZIONE(quindi con un cristiano a bordo): 100 metri

    Ora, qualcuno si e’ chiesto che gittata ha un fucile da caccia, e che gittata (e che controllo essendo “filoguidato”) ha un fucile sub?

    Secondo me no, altrimenti e’ facile fare 2+2

    #272462
    dallisotto
    Partecipante

    Te ne aggiungo un’altra che ho scoperto or ora:

    “Esercizio di caccia nei giardini,
    Parchi ad uso pubblico e Privati,
    parchi storici ed archeologici e
    nelle aree interessate da impianti
    sportivi.”

    SANZIONE: 206 euro!!!!!!!!!!!!!!

    Cioe’ te vai a sparare in un giardinetto pubblico con i giochi per bambini, o dentro le terme di Caracalla o i fori imperiali, e ti fanno 206 euro di multa.

    Se sei a 400 metri dalla spiaggia con il fucile sub, te ne fanno 1032.

    Ma che paese siamo?????

    #272463
    valerio12
    Partecipante

    ma in effetti sembra anche a me un eccesso di zelo per la sicurezza dei bagnanti… inoltre la normativa in questione è del 1968 e ho visto che le ultime revisioni (letto sul sito della FIPIA) non hanno modificato niente..speriamo mi vada bene…comunque io andro a pescare a Carloforte in Sardegna!!!tra bagnanti e barche è un vero bordello in estate!!! 😐

    #272464
    SARDENTICE81
    Moderatore

    @valerio12 wrote:

    ma in effetti sembra anche a me un eccesso di zelo per la sicurezza dei bagnanti… inoltre la normativa in questione è del 1968 e ho visto che le ultime revisioni (letto sul sito della FIPIA) non hanno modificato niente..speriamo mi vada bene…comunque io andro a pescare a Carloforte in Sardegna!!!tra bagnanti e barche è un vero bordello in estate!!! 😐

    però a Carloforte ci sono anche molte scogliere, è davvero un bel posto per la pesca in apnea 😉

    #272465
    valerio12
    Partecipante

    lo soooo :mrgreen: :mrgreen: !!
    infatti mi studiero bene la situazione e cerchero qualche posticino d’oro!!!

    #272466
    SARDENTICE81
    Moderatore

    @valerio12 wrote:

    lo soooo :mrgreen: :mrgreen: !!
    infatti mi studiero bene la situazione e cerchero qualche posticino d’oro!!!

    comunque noi il 4 agosto abbiamo il meeting proprio in quelle zone 😀

    #272467
    valerio12
    Partecipante

    wow dove fate questo meeting?
    è aperto a tutti?? 😀

    #272468
    SARDENTICE81
    Moderatore

    @valerio12 wrote:

    wow dove fate questo meeting?
    è aperto a tutti?? 😀

    Certo che è aperto a tutti, ecco l’argomento
    viewtopic.php?f=53&t=14722

    #272469
    valerio12
    Partecipante

    grande!

    #272470
    stefanin
    Partecipante

    Scusate, il collega ha posto una domanda, ma non ho capito la risposta.
    Nelle ore prossime al TRAMONTO, quando si può pescare?
    Se entro oggi pomeriggio alle 19.30, posso pescare?

    Altra cosa: vi torna il seguente articolo?

    1.2_ la pesca subacquea e’ regolamentata dagli articoli 128bis,128ter,129,130,e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare E’ SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.In presenza di coste a picco, la pesca subacquea e’consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.

    Teoricamente, significa che se si tratta di una costa a picco (ne ho presenti un paio, nel levante ligure), io potrei andare a pescare quando voglio….

    #272471
    Max
    Moderatore

    @stefanin wrote:

    Scusate, il collega ha posto una domanda, ma non ho capito la risposta.
    Nelle ore prossime al TRAMONTO, quando si può pescare?
    Se entro oggi pomeriggio alle 19.30, posso pescare?

    Altra cosa: vi torna il seguente articolo?

    1.2_ la pesca subacquea e’ regolamentata dagli articoli 128bis,128ter,129,130,e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare E’ SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.In presenza di coste a picco, la pesca subacquea e’consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.

    Teoricamente, significa che se si tratta di una costa a picco (ne ho presenti un paio, nel levante ligure), io potrei andare a pescare quando voglio….

    L’orario del sorgere e del tramonto del sole è stabilito a livello ufficiale dalle “effemeridi nautiche”. In base alla latitudine ed alla longitudine della tua zona potrai sapere a che ora ufficialmente c’è l’alba ed il tramonto http://www.eurometeo.com/italian/ephem

    Per il tuo secondo quesito l’ordinanza (sicuramente è tratto da un’ordinanza della locale CP) parla chiaro, quindi se non ci sono bagnanti sulla costa a picco puoi andare a pesca anche a distanza inferiore a 100 mt 😉

    #272472
    milangallo
    Partecipante

    Allora ecco che la questione si fa interessante dal punto di vista giuridico.
    Delle due una:
    1) o la disposizione generale deve essere interpretata nel senso che la distanza di 500 mt vale sia per le spiagge che per le coste a picco –> ma allora l’ordinanza è illegittima perché consente proprio ciò che la disposizione generale invece vieta;
    2) oppure ha fondamento l’interpretazione secondo cui la distanza di 500 metri vale solo per le spiagge e non anche per le coste a picco, per le quali non vi è alcun divieto né distanza minima –> in questo caso l’ordinanza è legittima e non si pone in contrasto con la disposizione generale, giacché essa regolamenta esattamente ciò che la disposizione generale non disciplina, ossia la fattispecie della pesca in apnea nei pressi di coste a picco.
    Chi ha adottato quell’ordinanza ha evidentemente ritenuto di adottare un provvedimento legittimo, ergo interpreta la disposizione generale secondo l’esegesi indicata al punto 2.
    Conclusione: se ne trae la conferma dell’oscurità  della disposizione generale, giacché le stesse Autorità  amministrative ne offrono una interpretazione differenziata e non uniforme.

    #272473
    Fulvio57
    Partecipante

    @milangallo wrote:

    Allora ecco che la questione si fa interessante dal punto di vista giuridico.
    Delle due una:
    1) o la disposizione generale deve essere interpretata nel senso che la distanza di 500 mt vale sia per le spiagge che per le coste a picco –> ma allora l’ordinanza è illegittima perché consente proprio ciò che la disposizione generale invece vieta;
    2) oppure ha fondamento l’interpretazione secondo cui la distanza di 500 metri vale solo per le spiagge e non anche per le coste a picco, per le quali non vi è alcun divieto né distanza minima –> in questo caso l’ordinanza è legittima e non si pone in contrasto con la disposizione generale, giacché essa regolamenta esattamente ciò che la disposizione generale non disciplina, ossia la fattispecie della pesca in apnea nei pressi di coste a picco.
    Chi ha adottato quell’ordinanza ha evidentemente ritenuto di adottare un provvedimento legittimo, ergo interpreta la disposizione generale secondo l’esegesi indicata al punto 2.
    Conclusione: se ne trae la conferma dell’oscurità  della disposizione generale, giacché le stesse Autorità  amministrative ne offrono una interpretazione differenziata e non uniforme.

    …Io lo amo, il nostro leguleio…. 😀

    #272474
    stefanin
    Partecipante

    Amici,

    questo messaggio solo per dirvi che ho seguito alcuni dei consigli che ho letto su questo thread e su altri.
    Sono quindi entrato stamattina alle 6, appena sorgeva il sole….che spettacolo.
    E’ stata una pescata buona, ho scoperto tane intasate di saraghi che non avevo mai visto (probabilmente andandoci di giorno sono disabitate). Ho pescato bene, tranquillo di non prendermi multe, in totale solitudine.
    Peccato che ho rotto il fucile e a un certo punto non potevo più sparare, ma ho continuato nell’esplorazione.
    Alle ore 7.50, visti i primi bagnanti, ho appeso il fucile al pallone, ho tolto maschera e boccaglio per mettermi gli occhialini, e mi sono fatto pure una nuotata di 20 minuti (sempre con pallone di segnalamento), giusto per allenare ulteriormente il fiato.

    Il tutto, alla faccia della capitaneria.

    Domattina quasi quasi riprovo.

    #272475
    Max
    Moderatore

    @milangallo wrote:

    Allora ecco che la questione si fa interessante dal punto di vista giuridico.
    Delle due una:
    1) o la disposizione generale deve essere interpretata nel senso che la distanza di 500 mt vale sia per le spiagge che per le coste a picco –> ma allora l’ordinanza è illegittima perché consente proprio ciò che la disposizione generale invece vieta;
    2) oppure ha fondamento l’interpretazione secondo cui la distanza di 500 metri vale solo per le spiagge e non anche per le coste a picco, per le quali non vi è alcun divieto né distanza minima –> in questo caso l’ordinanza è legittima e non si pone in contrasto con la disposizione generale, giacché essa regolamenta esattamente ciò che la disposizione generale non disciplina, ossia la fattispecie della pesca in apnea nei pressi di coste a picco.
    Chi ha adottato quell’ordinanza ha evidentemente ritenuto di adottare un provvedimento legittimo, ergo interpreta la disposizione generale secondo l’esegesi indicata al punto 2.
    Conclusione: se ne trae la conferma dell’oscurità  della disposizione generale, giacché le stesse Autorità  amministrative ne offrono una interpretazione differenziata e non uniforme.

    Dovevo studiare giurisprudenza 😀
    Io credo che in mancanza di una più specificata indicazione (es. non tutte le ordinanze estive parlano di “pareti a picco”) si debba applicare la disposizione generale; diversamente credo che il tuo punto 2) sia corretto cioè la locale CP ha ben pensato di regolamentare in modo più specifico la pesca lungo le coste con “pareti a picco”, assolutamente non in contrasto con la disposizione generale.
    Non a caso ad esempio a Ravenna lungo l’esterno delle dighe foranee del porto è ammessa la PIA, cosa che in altri posti è assolutamente vietato sia da ordinanze locali che come stabilito nelle disposizioni generali.
    Quindi il “controllore” di turno dovrà  attenersi alla locale ordinanza e non potrà  verbalizzare un soggetto che secondo le disposizioni generali è in contravvenzione.
    Dico bene avvocato? 😀

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