Confusione normativa!!!

Stai visualizzando 15 post - dal 31 a 45 (di 54 totali)
  • Autore
    Post
  • #272476
    Max
    Moderatore

    @stefanin wrote:

    Amici,

    questo messaggio solo per dirvi che ho seguito alcuni dei consigli che ho letto su questo thread e su altri.
    Sono quindi entrato stamattina alle 6, appena sorgeva il sole….che spettacolo.
    E’ stata una pescata buona, ho scoperto tane intasate di saraghi che non avevo mai visto (probabilmente andandoci di giorno sono disabitate). Ho pescato bene, tranquillo di non prendermi multe, in totale solitudine.
    Peccato che ho rotto il fucile e a un certo punto non potevo più sparare, ma ho continuato nell’esplorazione.
    Alle ore 7.50, visti i primi bagnanti, ho appeso il fucile al pallone, ho tolto maschera e boccaglio per mettermi gli occhialini, e mi sono fatto pure una nuotata di 20 minuti (sempre con pallone di segnalamento), giusto per allenare ulteriormente il fiato.

    Il tutto, alla faccia della capitaneria.

    Domattina quasi quasi riprovo.

    Tutto bene, ma io non direi “alla faccia della CP” ma semplicemente nel “pieno rispetto della legge” 🙂 ecco, questa affermazione suona meglio 😉

    #272477
    stefanin
    Partecipante

    Certo, mi correggo nell’infelice affermazione.

    Volenti o nolenti, la CP o le istituzioni in generale vanno sempre rispettate.

    Diciamo quindi che tutto sommato, grazie all’ordinanza sulla sicurezza della balneazione n° 72/2006 (attualmente vigente a Genova e dintorni), oggi è successo che:

    – ho pescato bene (essendo costretto a pescare in un orario ideale),
    – ero in sicurezza (potevo pescare in una zona dove non transitano barche),
    – non ho ucciso nessun bagnante (perchè non c’era nessun altro folle oltre a me in mare a quell’ora).

    Quindi, di che vi lamentate?

    Questa ordinanza è una manna dal cielo. Solo le persone seriamente motivate vanno infatti a pescare d’estate, riducendo quindi drasticamente il numero di potenziali contendenti. In più, consente di pescare nei momenti migliori della giornata.

    #272478
    Max
    Moderatore

    @stefanin wrote:

    Certo, mi correggo nell’infelice affermazione.

    Volenti o nolenti, la CP o le istituzioni in generale vanno sempre rispettate.

    Diciamo quindi che tutto sommato, grazie all’ordinanza sulla sicurezza della balneazione n° 72/2006 (attualmente vigente a Genova e dintorni), oggi è successo che:

    – ho pescato bene (essendo costretto a pescare in un orario ideale),
    – ero in sicurezza (potevo pescare in una zona dove non transitano barche),
    – non ho ucciso nessun bagnante (perchè non c’era nessun altro folle oltre a me in mare a quell’ora).

    Quindi, di che vi lamentate?

    Questa ordinanza è una manna dal cielo. Solo le persone seriamente motivate vanno infatti a pescare d’estate, riducendo quindi drasticamente il numero di potenziali contendenti. In più, consente di pescare nei momenti migliori della giornata.

    :thumbleft:

    #272479
    milangallo
    Partecipante

    @Max wrote:

    @milangallo wrote:

    Allora ecco che la questione si fa interessante dal punto di vista giuridico.
    Delle due una:
    1) o la disposizione generale deve essere interpretata nel senso che la distanza di 500 mt vale sia per le spiagge che per le coste a picco –> ma allora l’ordinanza è illegittima perché consente proprio ciò che la disposizione generale invece vieta;
    2) oppure ha fondamento l’interpretazione secondo cui la distanza di 500 metri vale solo per le spiagge e non anche per le coste a picco, per le quali non vi è alcun divieto né distanza minima –> in questo caso l’ordinanza è legittima e non si pone in contrasto con la disposizione generale, giacché essa regolamenta esattamente ciò che la disposizione generale non disciplina, ossia la fattispecie della pesca in apnea nei pressi di coste a picco.
    Chi ha adottato quell’ordinanza ha evidentemente ritenuto di adottare un provvedimento legittimo, ergo interpreta la disposizione generale secondo l’esegesi indicata al punto 2.
    Conclusione: se ne trae la conferma dell’oscurità  della disposizione generale, giacché le stesse Autorità  amministrative ne offrono una interpretazione differenziata e non uniforme.

    Dovevo studiare giurisprudenza 😀
    Io credo che in mancanza di una più specificata indicazione (es. non tutte le ordinanze estive parlano di “pareti a picco”) si debba applicare la disposizione generale; diversamente credo che il tuo punto 2) sia corretto cioè la locale CP ha ben pensato di regolamentare in modo più specifico la pesca lungo le coste con “pareti a picco”, assolutamente non in contrasto con la disposizione generale.
    Non a caso ad esempio a Ravenna lungo l’esterno delle dighe foranee del porto è ammessa la PIA, cosa che in altri posti è assolutamente vietato sia da ordinanze locali che come stabilito nelle disposizioni generali.
    Quindi il “controllore” di turno dovrà  attenersi alla locale ordinanza e non potrà  verbalizzare un soggetto che secondo le disposizioni generali è in contravvenzione.
    Dico bene avvocato? 😀

    Provo a rispondere alle tue osservazioni.

    1. Io credo che in mancanza di una più specificata indicazione (es. non tutte le ordinanze estive parlano di “pareti a picco”) si debba applicare la disposizione generale.

    Certo, ma qual’è la corretta interpretazione?

    2. la locale CP ha ben pensato di regolamentare in modo più specifico la pesca lungo le coste con “pareti a picco”,
    assolutamente non in contrasto con la disposizione generale.

    Se non è in contrasto con la disposizione generale allora la disposizione generale va interpretata nel senso che la distanza minima riguarda solo le spiagge. Non è che la disposizione generale può essere interpretata in modo diverso a secondo dell’esegesi soggettiva che ne offre ogni singola locale CP.

    3. ad esempio a Ravenna lungo l’esterno delle dighe foranee del porto è ammessa la PIA, cosa che in altri posti è assolutamente vietato sia da ordinanze locali che come stabilito nelle disposizioni generali.

    Domando: qual’è la disposizione generale di riferimento in questo caso?

    #272480
    Max
    Moderatore

    @milangallo wrote:

    @Max wrote:

    @milangallo wrote:

    Allora ecco che la questione si fa interessante dal punto di vista giuridico.
    Delle due una:
    1) o la disposizione generale deve essere interpretata nel senso che la distanza di 500 mt vale sia per le spiagge che per le coste a picco –> ma allora l’ordinanza è illegittima perché consente proprio ciò che la disposizione generale invece vieta;
    2) oppure ha fondamento l’interpretazione secondo cui la distanza di 500 metri vale solo per le spiagge e non anche per le coste a picco, per le quali non vi è alcun divieto né distanza minima –> in questo caso l’ordinanza è legittima e non si pone in contrasto con la disposizione generale, giacché essa regolamenta esattamente ciò che la disposizione generale non disciplina, ossia la fattispecie della pesca in apnea nei pressi di coste a picco.
    Chi ha adottato quell’ordinanza ha evidentemente ritenuto di adottare un provvedimento legittimo, ergo interpreta la disposizione generale secondo l’esegesi indicata al punto 2.
    Conclusione: se ne trae la conferma dell’oscurità  della disposizione generale, giacché le stesse Autorità  amministrative ne offrono una interpretazione differenziata e non uniforme.

    Dovevo studiare giurisprudenza 😀
    Io credo che in mancanza di una più specificata indicazione (es. non tutte le ordinanze estive parlano di “pareti a picco”) si debba applicare la disposizione generale; diversamente credo che il tuo punto 2) sia corretto cioè la locale CP ha ben pensato di regolamentare in modo più specifico la pesca lungo le coste con “pareti a picco”, assolutamente non in contrasto con la disposizione generale.
    Non a caso ad esempio a Ravenna lungo l’esterno delle dighe foranee del porto è ammessa la PIA, cosa che in altri posti è assolutamente vietato sia da ordinanze locali che come stabilito nelle disposizioni generali.
    Quindi il “controllore” di turno dovrà  attenersi alla locale ordinanza e non potrà  verbalizzare un soggetto che secondo le disposizioni generali è in contravvenzione.
    Dico bene avvocato? 😀

    Provo a rispondere alle tue osservazioni.

    1. Io credo che in mancanza di una più specificata indicazione (es. non tutte le ordinanze estive parlano di “pareti a picco”) si debba applicare la disposizione generale.

    Certo, ma qual’è la corretta interpretazione?

    2. la locale CP ha ben pensato di regolamentare in modo più specifico la pesca lungo le coste con “pareti a picco”,
    assolutamente non in contrasto con la disposizione generale.

    Se non è in contrasto con la disposizione generale allora la disposizione generale va interpretata nel senso che la distanza minima riguarda solo le spiagge. Non è che la disposizione generale può essere interpretata in modo diverso a secondo dell’esegesi soggettiva che ne offre ogni singola locale CP.

    3. ad esempio a Ravenna lungo l’esterno delle dighe foranee del porto è ammessa la PIA, cosa che in altri posti è assolutamente vietato sia da ordinanze locali che come stabilito nelle disposizioni generali.

    Domando: qual’è la disposizione generale di riferimento in questo caso?

    Ma non mi hai risposto ma mi hai chiesto, ed io che mi aspettavo risposte da te 😀
    Cmq andiamo per gradi.

    1) Se una locale ordinanza regolamenta in modo più specifico o diverso la disposizione generale la giusta interpretazione fa riferimento alla locale ordinanza. Ti cito parte dell’ordinanza balneare n° 50/2006 della Capitaneria di Porto di Imperia:

    …omissis…
    CONSIDERATO: che il litorale del Circondario Marittimo di Imperia é costituito in gran parte da
    coste a picco prospicienti fondali navigabili, mentre gli arenili e le spiagge
    sono perlopiù poco estese, e spesso intervallate da scogliere o moli con
    fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed
    opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la
    balneazione e le altre attività  connesse con l’uso del mare e delle spiagge
    …omissis…

    Ciò che è scritto non credo lasci spazio ad altre interpretazioni 😉

    2) hanno scritto “spiagge” e così dovrebbe essere, ma tu saresti disposto a rischiarci un verbale di € 1032? Io no…

    3) la disposizione generale a cui fa riferimento parla di “in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti
    ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo
    (art. 128 lettera d del DPR 1639/68). Il Capo del Compartimento Marittimo quindi all’uopo regolamenta con apposita ordinanza il limite a cui sia possibile fare PIA (generalmente 100 mt).

    #272481
    milangallo
    Partecipante

    Sul punto 1 ho risposto con una domanda perché la risposta è appunto incerta. Io non rischierei ma se vuoi sapere il mio punto di vista per me spiagge sono spiagge.

    Il punto 2 conferma il punto 1: non c’è chiarezza sulla interpretazione della disposizione generale.

    Sul punto 3 mi interessava valutare la formulazione della disposizione. Avendola letta ti dico che la disposizione generale non fa altro che rinviare alla regolamentazione amministrativa delle singole autorità . Quindi è del tutto normale che ci siano diverse regolamentazioni.
    Questo però non dovrebbe accadere in relazione alla disposizione generale sulla distanza minima dalle spiagge. Quella vale ugualmente su tutto il territorio nazionale e non può essere derogata dalle singole autorità , che devono attenersi ad essa senza poterla differentemente declinare. Il problema invece è che, data l’incerta formulazione, ogni autorità  interpreta come crede.

    Conclusione: confermo che la norma sulla distanza minima dei 500 metri allo stato è incerta e foriera di situazioni paradossali, soprattutto se chi è chiamato ad applicarla si sente forte dell’autorità  derivante dall’indossare una divisa. Io non lo fari un verbale nell’incertezza della disposizione. Ma purtroppo accade.

    P.s. In diritto porre domande equivale a suggerire possibili risposte. La risposta certa molto spesso non esiste.

    #272482
    Pandasub
    Partecipante

    Scusate, ma queste discussioni vengono fuori ad ogni estate…ma fare come fanno tutti che cercano nel limite del possibile di stare lontani dalle spiagge ed appena si vede un mezzo nautico che fa dei controlli scaricare il fucile e raccontare che si stava rientrando a riva non si può fare?
    Mi rendo conto che questo è un forum pubblico ed idealmente i suoi membri dovrebbero viaggiare con una mano sul cuore ed un giglio in mano e non inventarsi degli escamotage per aggirare il rispetto delle leggi, ma quando una cosa è impossibile non si può fare diversamente 🙄

    #272483
    valerio12
    Partecipante

    ma infatti il post è nato proprio dalla mia incredulità  sulla normativa a riguardo… credo che se vedessi la CP o qualche altro tutore della legge, anche trovandomi alla giusta distanza di sicurezza (dato per me difficle da calcolare) scaricherei il fucile e direi magari che ero di passaggio o di ritorno a riva!!! a questo punto dato che la legge nn tutela il pescatore tenderò ad essere più cauto possibile!! 😉
    ma con il fucile in mano scarico possono comunque multarti? deve essere per forza scarico e agganciato alla boa ??? 😐

    #272484
    Pandasub
    Partecipante

    @valerio12 wrote:

    ma con il fucile in mano scarico possono comunque multarti? deve essere per forza scarico e agganciato alla boa ??? 😐

    Con una normativa come quella italiana dove ad un motoscafo a tutto motore è consentito passare a 200 mt da una spiaggia senza incorrere in nessun verbale (che cmq sarebbe di soli 200 € e non i nostri 1000 e fischia 😉 ) mentre noi che giriamo a pinne con una fionda in mano (che ha per di + l’asta vincolata ad un filo) dobbiamo inventarci di queste cose per non lasciarci lo stipendio di un mese, non si può essere sicuri di niente
    Rimane il fatto che lo scaricare il fucile durante il transito da e per la riva è una precisazione del comando delle CdP mentre del legarlo sotto la boa non sta scritto da nessuna parte…dunque se te lo vogliono contestare ti devono anche dire dove lo hanno letto oppure rimane una loro opinione e basta

    #272485
    zio frank
    Partecipante

    Diciamo che se trovi degli agenti della Guardia Costiera prepotenti il verbale te lo fanno lo stesso che tu abbia il fucile scarico in mano o attaccato alla boa. Poi starà  a te fare ricorso con tutto quello che comporta in termini di rischio costi e tempo perso. Ricordati che solitamente il pescasub si trova da solo con la sua parola contro quella di un paio di militari.
    Altra cosa che mi preme ricordare è chela pesca subacquea è disciplinata in maniera dettagliata da leggi generali che sono facilmente consultabili semplicemente con una ricerca via web ma localmente le Capitanerie di Porto emettono delle ordinanze non sulla pescasubacquea ma sulla sicurezza della balneazione e in queste si trovano i commi che riguardano i divieti della pescasubacquea localmente che possono variare da località  a località .

    #272486
    Pandasub
    Partecipante

    @zio frank wrote:

    Diciamo che se trovi degli agenti della Guardia Costiera prepotenti il verbale te lo fanno lo stesso che tu abbia il fucile scarico in mano o attaccato alla boa. Poi starà  a te fare ricorso con tutto quello che comporta in termini di rischio costi e tempo perso. Ricordati che solitamente il pescasub si trova da solo con la sua parola contro quella di un paio di militari.

    Bah…non vorrei che questa sia una “leggenda metropolitana” xche in + di 30 anni di pesca in mare ognitempo di militi assatanati del nostro sangue non ne ho mai incontrati e dubito che decidano di mettersi d’accordo fra di loro e rischiare una denuncia per falso ideologico solo per fare un verbale (che cmq dal loro punto di vista è sempre una menata burocratica)
    Quello che conta in caso di contestazioni è di fare presente in maniera educata le vostre motivazioni (che di solito bastano a far desistere chiunque non sia + che certo di quello che vuole contestare) e se si inizia a scrivere un verbale FARE RIPORTARE LE VOSTRE ANNOTAZIONI che di fronte al giudice vi salveranno c**o e portafoglio
    Mi spiego meglio.
    Se al momento della contestazione avete il fucile scarico (non carico ed in sicura o peggio ancora scarico con l’asta penzoloni) e lo fate riportare sul verbale prima di firmarlo avete la quasi automatica certezza di vincere il ricorso mentre se non lo fate, c’è la vostra parola contro quella dei militari ed il giudice non può che dare ascolto a loro.
    Quanto sopra vale per tutto…non pensate che sono banalità  Xchè chi vi giudicherà  mesi dopo non è li con voi e se le cose a vostro favore non le fate mettere per iscritto al momento della contestazione, dopo non potranno + essere prese in considerazione
    Vi siete avvicinati troppo ad una spiaggia contando sull’ora mattutina…si fa scrivere (è obbligato se corrisponde alla verità ) che la spiaggia è deserta
    Vi contestano i 500 mt anche di fronte ad una scogliera a picco…si fa riportare che in quel punto le O.B. prevedono solo 100 mt e via di seguito

    #272487
    zio frank
    Partecipante

    Caro Pandasub, magari la vita fosse un romanzo rosa come lo descrivi tu….!!! Se fosse così semplice come dici saremmo tutti a posto, ad ogni contestazione facciamo mettere a verbale ciò che diciamo e ce la caviamo. Ma dove stà  scritto….!!! Se non abbiamo testimoni la nostra parola di fronte a quella di un ufficiale di polizia giudiziaria, con i suoi colleghi presenti vale bene poco. La storia è piena di questo tipo di prepotenze da parte di vigili, poliziotti e carabinieri. Ti parlo anche per esperienza personale e per aver sentito racconti di amici, incredibili. Io se hai ben letto ho parlato in fondo di agenti disonesti che magari davanti ad una protesta del cittadino un pò forte ( perchè visibilmente innocente) tirano fuori il loro potere. Che siano una piccola minoranza è pacifico, ma quella minoranza quando colpisce fa un male cane perchè pagare per qualcosa che non si è commesso incide sulla sfera delle emozioni in maniera devastante.

    #272488
    Pandasub
    Partecipante

    Ti assicuro che nella mia vita di rosa non c’è proprio niente 😥 …tanta roba marrone quella si, ma non per questo penso che tutti i militi con cui ho avuto a che fare (e ti assicuro che sono stati tanti…non farmi parlare 😕 ) siano stati per forza dei disonesti che volevano fare i prepotenti.
    Sai da cosa deriva questa mia “fiducia” nel prossimo?
    Dalla consapevolezza che i nostri tanti temuti verbaloni non sono altro che sanzioni amministrative che non hanno alcun risvolto penale (e che cmq non arrivano nemmeno alla metà  della tariffa del + scarso degli avvocati) mentre un pubblico ufficiale accusato di falso idologico ha finito di stare bene per un po’ e dovrebbe essere matto per inventarsi delle balle solo per farmi un verbale quando in giro di occasioni ce ne sono quante se ne vogliono (non li vedrò solo io spero i bagnanti armati che pescano col costume o quelli che girano senza pallone in pochi metri d’acqua 🙄 )
    Poi io non ho detto di mettere a verbale le mie dichiarazioni, ma SOLO quello che nella situazione in cui ci troviamo sono previste dalla legge e possono salvarci il c**o (tipo essere nelle vicinanze della spiaggia, ma avere il fucile scarico)
    Se tu cmq hai un idea migliore, sono tutt’orecchie per ascoltarla…con quello che ho consigliato io di certezze assolute di evitare il verbale non ce ne sono, ma almeno ad un successivo ricorso non ti presenti per una missione impossibile 🙄

    #272489
    zio frank
    Partecipante

    Guarda da pochissimo u utente ha raccontato una sua disavventura in tema con l’argomento. Adesso non ho tempo per cercarla perchè mi devo mettere in viaggio ma ti prometto che ti posterò il link.

    #272490
    Pandasub
    Partecipante

    Non lo metto in dubbio ed anch’io ne ho a memoria una discreta casistica, ma ammettilo che ogni caso fa a se e non si può generalizzare 🙄
    Cmq ripeto…non ho proposto la panacea per risolvere i nostri problemi giuridici, ma un insieme di accortezze che faccia si che se proprio vogliono la nostra pelle se la devono guadagnare
    L’alternativa sarebbe stata:
    a) smettere di pescare (impensabile)
    b) pregare S. Gennaro o similari (ma non sono molto devoto)
    c)disegnarmi i centri concentrici di un bersaglio sul c**o (ma non sono molto fatalista)
    Dunque la mia scelta io l’ho fatta…voi fate la vostra!

Stai visualizzando 15 post - dal 31 a 45 (di 54 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.